sabato, 16 settembre 2006
Morto che parla

Se andate su www.comuni.it (molti enti publici hanno un servizio simile) troverete una utile routine che vi permette di generare automaticamente molte autocertificazioni e financo dichiarazioni di notorietà.
Una, in particolare, è particolarmente meritoria di attenzione. L'ho compilata, senza punto mentire, più o meno. Di seguito, l'importante certificato (almeno per me e alla faccia di chi mi vuole male):


Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DI ESISTENZA IN VITA

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)




Il Sottoscritto Pinco Pallino
nato a Vattelapesca (Vt) il 31/2/1900,
residente a Piripillo (Pl) in Via le mani dal mio portafoglio3

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

 

DICHIARA
DI ESSERE TUTTORA VIVENTE



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455


16 Settembre 2006
  ______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.





Servizio di certificazione telematica - http://www.comuni.it


Per completezza, vi debbo riportare anche il testo dell'art.76 D.P.R. 445/2000 che potete anche non leggere se non vi interessa:

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

In pratica, tralasciando le considerazioni sulla tecnica legislativa del decreto, il succo è che se mentite in una autocertificazione vi beccate una incriminazione  per "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", p(revisto) e p(unito) dall'art.483 c.p. che  diligentemente riporto (e che voi potete saltare se non vi interessa):

Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può
essere inferiore a tre mesi.


Insomma, raccontare balle in un'autocertificazione è un reato.

Torniamo al certificato di esistenza in vita.
Già nel 1932, il grande Irnerio Squadrelli aveva affrontato il problema nelle sue celeberrime "Istituzioni di diritto privato, penale, amministrativo ed altro ad libitum" di cui riportiamo (devotamente) un passo.
"
Qualche buontempone, del tutto ignaro dei gravi problemi sottesi ed implicati da queste disposizioni, potrebbe essere tentato di appalesare tutta la sua bovina superficialità facendo lazzi sulla apparente lapalissianità (in senso stretto) della autocertificazione de quo.
Noi, invece, che della gravità del giure siamo completamente e totalmente compresi, non ci curerem di loro ed oltre passeremo affrontando le sottili problematiche ermeneutiche che si impongono al seduloso interprete.
In primo luogo, questo essendo il massimo dei problemi, ci si deve interrogare sul trattamento penale della ipotesi più comune di integrazione della fattispecie delittuosa e cioé quella che vede un trapassato, all'evidente bieco fine di ottenere illeciti vantaggi, attestare falsamente il suo essere ancora nel novero dei
viventi.
Si deve escludere che possa trovare applicazione l'art.150 c.p. dacché la peculiare causa di estinzione del reato dalla testé mentovata disposizione contemplata puotesi applicare solo ove la morte del reo sia successiva all'evento criminale e non già ove l'efferatezza, superando i limiti biologici, trasmodi anche nell'aldilà.
Ciò risponde ad una insopprimibile esigenza di ogni umano consorzio che non potrebbe assicurare alcuna pace ai propri consociati ove i morti, certi dell'impunità, potessero delinquere sicuri che nessuna reazione potrebbe colpire gli scellarati atti loro. Invero, che certezza potreste mai assicurare alla vostra prole se questa potesse venir insidiata dal primo morto uscito dalla sua lugube sepoltura?
Orbene, s'aprano le tombe, si scoperchino le arche e traiamo verso il giusto giudizio che preclude all'immancabile punizione (esemplare) e cancelliamo dal mondo del giure le orride menzogne di cui si sono macchiati questi disonesti morti.
Diverso problema si pone ove il mentitore attesti (falsamente) di essere morto quando invece egli è vivo. L'azione è grandemente spregevole, dacché tale ignobile menzogna è inevitabilmente volta a sottrarre il mentitore all'adempimeno di quegli obblighi, anche di rango costituzionale (un'invocazione a vaghi principi costituzionali fa sempre colpo; nel 1932 la costituzione non c'era, ma il grande Squadrelli era anche preveggente n.d.r.) che qualificano e, dirò di più, forgiano l'uomo come cives romanus e combattente per il fascismo (absit iniuria verbis: correva l'anno 1932 e la classe accademica, come noto, fece muro contro la dittatura). ... omissis.... (lo Squadrelli qui approfondisce la questione con dotte argomentazioni che paiono ultronee rispetto ai fini del presente post, escludendo comunque la figura del reato impossibile e quella del falso grossolano)
".
L'insegnamento dello Squadrelli è certamente una pietra miliare dell'evoluzione del pensiero giuridico e il fatto che la legge di cui stiamo parlando non esistesse nel 1932 non è certo un problema.
Tuttavia, si deve rilevare, conclusivamente, che la nozione di esistenza in vita non è definita giuridicamente (salvo, ma a fini non estensibili, per quanto riguarda l'espianto di organi).
Sicché, si pone il problema, profondissimo: possiamo dire che sia "vita" (e quindi possiamo dirci esistenti in vita) un luogo in cui ci chiedono di firmare simili boiate?????







 

 

postato da: etienne64 alle ore 14:30 | Permalink | commenti (8)
Commenti
#1   16 Settembre 2006 - 18:36
 
No comment (sto ancora ridendo)...

però sei un grande...
utente anonimo

#2   16 Settembre 2006 - 18:40
 
Ero io :P Mai che i cookie funzionino quando vorresti...
Utente: Contattami Guarda il mediablog (foto, audio e video) di questo utente. Blocca questo utente Kaelidan

#3   17 Settembre 2006 - 00:03
 
fantastico
utente anonimo

#4   18 Settembre 2006 - 10:55
 
Se Zorro compilasse un certificato di ESISTENZA IN VITA verrebbe punito hai sensi del codice penale e bla bla bla.
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#5   18 Settembre 2006 - 12:11
 
Vedi che, in fondo in fondo, il capitano Bustamento aveva ragione e che Zorro altro non è se un bieco criminale? ;-)
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#6   18 Settembre 2006 - 21:09
 
Avvocato, viviamo in un paese che, per cose di questo genere, è semplicemente meraviglioso :-)
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#7   25 Settembre 2006 - 17:23
 
Avvocà, quanto era bella la tecnica legislativa del ventennio! Altro che chiaviche come questa.
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#8   02 Settembre 2008 - 23:07
 
Stupendo! Laughing Out Loud, per davvero, e capita raramente.

Perfetto il passo "a peculiare causa di estinzione del reato dalla testé mentovata disposizione contemplata puotesi applicare solo ove la morte del reo sia successiva all'evento criminale e non già ove l'efferatezza, superando i limiti biologici, trasmodi anche nell'aldilà.
Ciò risponde ad una insopprimibile esigenza di ogni umano consorzio che non potrebbe assicurare alcuna pace ai propri consociati ove i morti, certi dell'impunità, potessero delinquere sicuri che nessuna reazione potrebbe colpire gli scellarati atti loro."



utente anonimo

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categoria:varie, riflessioni, avvocato