lunedì, 21 settembre 2009

De minimis cotidie curat Praetor

Un paio di anni fa avevo raccontato  della decisione del GdP di Varese che aveva liquidato un risarcimento ad un Tizio che si doleva di essere stato molestato dalla URAR (il braccio violento della RAI, quella che incassa il canone) con la richiesta del pagamento del canone, asseritamente non pagato.
Quest'anno nientepopodimenoche le SS.UU. (Sezioni Unite) - seppur in formato minore, essendo la faccenda finita davanti alla SS.UU. per essere stato sollevata, a torto, anche una questione di giurisdizione- con sentenza 26 maggio (data della pronuncia) - 19 agosto (data del deposito) 2009 n.18356 hanno ribadito che il danno esistenziale bagattellare non è risarcibile poiché ciò è reso impossibile da "l'art.2059 c.c. [...] da leggersi non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito [...] distinta da quella di cui all'art.2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali ".
Pertanto, non esiste una "ingiustizia costituzionalmente qualificata" che consenta di dare azione risarcitoria per ripagare "quegli sconvolgimenti della vita quotidiana consistenti in disagi fastidi disappunti" etc. etc.

Tutto bello, tutto buono e mi fa piacere che la Cassazione ponga un freno alla pretesa di portare in Tribunale ogni stupidaggine.
Ma... ma dopo le SS.UU. di novembre, adesso il problema della linea di confine sta diventando sempre più urgente ed impellente.
Fino a che punto la molestia è irrilevante?
Di certo, la molestia, ad un certo punto, diventa, addirittura, penalmente rilevante.
Sicché, lo "sconvolgimento della vita quotidiana" può, e non deve, assurgere a fattispecie produttiva di danno.
Gli è che il riferimento alla carta costituzionale dice ben poco. Nella Costituzione ci si può ficcare (o togliere) quasi tutto quel che ci pare.
Serve, urgentemente, un criterio più serio per separare il loglio dalla zizzania. E non vorrei che il criterio fosse quello che sempre più spesso emerge dalle sentenze e cioé il puro e semplice commodum judici, travestito da sommo principio del giusto processo.
L'insistenza, tanto delle SS.UU. di novembre, quanto di quelle agostane più recenti, sui fatt bagattellari è, insomma, sospetta: percaso, la vera distinzione tra pregiudizio costituzionalmente rilevante -e, come tale, risarcibile- e pregiudizio irrisarcibile, mica correrà su cosa produce fastidio e cosa invece accattiva la curiosità delle Signorie loro illustrissime???



postato da: etienne64 alle ore 14:39 | Permalink | commenti (5)
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