venerdì, 27 febbraio 2009
Lo sciopero virtuale by Sacconi

 

Dal sito del governo.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scioperi_delega/schema_ddl_sciopero.pdf

Ecco il testo.

Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di
lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

Articolo 1
(Revisione della legge 146/1990 e successive modifiche in settori o attività che incidano
sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)
1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone
relazioni industriali, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a
realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero
e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

Un anno è un bel po' di tempo. Suppongo che questo sia un "segnale" per consentire al sindacato di interloquire ampiamente sulla cosa.
Vorrei notare un aggettivo che non mi piace: "buone".
Le relazioni industriali sono un fatto (datori e lavoratori interagiscono) che l'ordinamento ritiene sufficientemente desiderabile da consentire che avvengano.
Cosa mai sarebbero delle relazioni "buone" e, sopratutto, cosa sono le relazioni "cattive", ovvero quale sia il parametro per giudicare le relazioni come buone o cattive?
Tradizionalmente, le relazioni ind. sono state considerate come il regno della autonomia privata collettiva. Si dice, insomma, che esistono delle formazioni sociali intermedie tra Stato e cittadino che gestiscono meglio di quanto saprebbero fare  sia lo Stato, sia i singoli consociati, certi problemi. Pertanto, si lascia che il problema sia da queste formazioni gestito, limitando l'intervento statale (leggi) a creare una cornice entro cui queste relazioni possano avvenire.
Storicamente, ci fu un regime che, invece, pensava che lo Stato dovesse fare molto di più e cioé gestire quasi in prima persona la faccenda. Questo regime fu quello fascista. E la ragione per cui il fascismo optò per un penetrante controllo delle relazioni industriale non fu perché i fascisti erano "cattivi", ma perché si assumeva che le associazioni private (sindacati e associazioni datoriali) non dessero adeguate garanzie di indirizzare la produzione verso quell'interesse collettivo di rango superiore costituito dalla "produzione nazionale".
Ora, credo che il dettato del d.d.l. in realtà, come spesso avviene con le leggi dei governi Berlusconi, non sia del tutto coerente con queste assunzioni neocorporative. Però è bene notare un certo spirito corporativistico nell'incipit del d.d.l. Le relazioni ind, debbono essere "buone": non riesco ad immaginare altro metro per stabilirne la "bontà", se non quello dell'interesse superiore della produzione nazionale.


2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi da
valere altresì come principi ispiratori per gli accordi e codici di autoregolamentazione
ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di
sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di
circolazione:
a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di
organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado
di rappresentatività superiore al 50 per cento. Per le organizzazioni sindacali che
non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell’istituto del referendum
preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo
sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicono il referendum
siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività
superiore al 20 per cento. In quest’ultimo caso la legittimità dello sciopero è
condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo
sciopero;

Questa, direi, è la novità più rilevante del d.d.l.
Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: la legislazione premiale o di sostegno per i sindacati più grossi non è una invenzione di Sacconi, ma è l'essenza stessa dello Statuto dei lavoratori (o almeno del titolo III dello stesso).
Dallo Statuto esce una griglia di tre livelli di tutela:
a) sindacati sfigatissimi, che non possono né vantare i diritti del titolo III (RSA, permessi sindacali, bacheche e cose del genere), né disporre della tutela di cui all'art.28 (repressione della condotta antisindacale); possono però spingere i loro iscritti a scioperare.
b) sindacati nazionali a medio tasso di sfiga:  possono azionare l'art.28, non hanno i permessi e le altre prebende del titolo III;
c) sindacati Goldplus che hanno tutto. I famosi sindacati "maggiormente rappresentativi".
E l'idea della soglia minima funziona anche, e più rigidamente, nel pubblico impiego: o raggiungi una certa soglia, oppure manco ti faccio sedere al tavolo delle trattative.
Per cui non è scandaloso che la legge consideri alcuni sindacati più belli di altri e trova ragione nella esigenza di poter disporre di interlocutori "stabili". Sapere, insomma, con chi parlare.

Quello che fino ad adesso TUTTI i sindacati avevano, invece,  era la possibilità di spingere i loro iscritti a far sciopero e, se lo sciopero funzionava, acquistare (almeno nel privato) una posizione di forza tale da sedersi al tavolo delle trattative; se riuscivano a stipulare un qualche contratto anche aziendale, entravano nell'empireo dei sindacati super fighi (magari con qualche problema per il 28, vedi sindacato dei Sudtirolesi, ma vabbè)

Insomma, una organizzazione neocostituita poteva sperare di far carriera: un esempio celebre è l'Orsa, interessante esempio di sindacato di mestiere ( da noi i sindacati sono di categoria) che dagli e ridagli è arrivata a sedersi al tavolo della contrattazione nazionale.

Il sistema proposto, invece, pare sostanzialmente congelare o, quantomeno, rendere assai più difficile la "carriera" di un neonato sindacato.

Dice: ma è quello che vogliamo, non se ne può più delle micro sigle che fanno un casino indegno.

Si, vero, hanno rotto le palle. Ma il problema vero è quello della titolarità del diritto di sciopero.
E' un diritto della personalità, come sosteneva Mengoni, o è un diritto strumentale attribuito alle OO.SS.?

Ora, attribuire, sostanzialmente, alle OO.SS. maggiormente rappresentative le redini dello sciopero pone un secondo problema e cioè quello della democraticità delle scelte sindacali.

Storicamente, il 39 Cost. non è mai stato attuato per il cospirare di due istanze completamente diverse: da un lato, la CISL non voleva le Rappresentanze unitarie perché, se le Rappresentanze fossero state formate come vuole la Cost. e cioé su base proporzionale, la CGIL avrebbe giocato a quello che ha tutte le briscole in mano; dall'altro lato, la CGIL aveva i suoi (più che fondati) timori che al momento della concessione della personalità giuridica, Scelba (eh sì, erano quegli anni...) avrebbe eccepito che un sindacato "bolscevico" non era sufficientemente "democratico".
Così, il 39 restò lettera morta e tutto andò avanti su un compromesso per cui il sindacato era totalmente libero di organizzarsi come meglio credeva e non doveva rispondere a nessuno (salvo agli iscritti, e il tutto in modo piuttosto blando); di contro, il lavoratore aveva un nucleo di diritti intangibili allo stesso sindacato, diritti che potevano essere azionati anche oltre e per certi versi contro i desiderata sindacali.
Il d.d.l., invece, spoglia de facto il lavoratore del diritto allo sciopero e, mi pare, rompa quell'equilibrio tacito su cui si sono rette le relazioni industriali italiane negli ultimi 50 anni.
Quel che il d.d.l., insomma,  non riesce a risolvere è il conflitto tra sindacato e lavoratore. La cosa potrebbe funzionare (suppongo) se il 39 venisse attuato perché la "base democratica" necessaria ai sindacati riconosciuti agirebbe da luogo di composizione dei conflitti tra sindacato e lavoratori.
Ma, in mancanza del 39, il sindacato può fare tutto e i lavoratori non possono, praticamente, dire e sopratutto, non possono adottare alcuna azione dotata di una qualche efficacia alterativa a quella del sindacato.

Ho detto che la legislazione premiale del sindacato non è uno scandalo.
Però attenzione, è una questione di misura.

Per l'art.3 della Carta del Lavoro del 1927
"L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte alle Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributo e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico"

Insomma, favorire certi sindacati a discapito di altri può essere legittimo a condizione che la discriminazione, oltre a non superare l'etereo limite della ragionevolezza, non arrivi a svuotare, almeno di fatto, il diritto di azione sindacale.

In tutto questo vi è anche un altro problema e cioé la definzione di settore. Nel commentare la riforma del 2000 alla 146 Vallebona (La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, a cura di Vallebona, Miscione e Menghini,Padova Cedam) notava che l'idea di consentire la proclamazione solo a i sindacati più rappresentativi e/o dietro referendum era stata ponderata e scartata perché "è quasi impossibile sciogliere il nodo fondamentale costituito dalla individuazione della categoria di riferimento".
Il nostro muscolare legislatore odierno però non ci ha ancora detto come vuole risolvere quel problema che 9 anni fa fu giudicato irresolubile.

b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle

regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo
sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o
attività di particolare rilevanza;


Questa cosa della norme dispositive derogabili dalla contrattazione collettiva è stata una delle novità della l. Biagi e che aveva suscitato molto sdegno nel sindacato. In realtà, però, la cosa è assai ragionevole: ai sindacati viene sì dato il potere di regolare una certa materia, ma viene loro tolto il potere di veto non regolando (od opponendosi ad ogni regolamentazione) una certa materia.


c) previsione per via contrattuale dell’istituto dello sciopero virtuale, inteso come
manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione
lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie
professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle
specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal
lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;

Rispetto alla proposta Ichino, qui c'é la previsione della possibile obbligatorietà dello sciopero virtuale.
Il che, come spesso avviene, non è un male assoluto. Potrebbe essere uno strumento per dare una qualche voce a quelle categorie che non possono scioperare (militari, forze di polizia, addetti alle centrali nucleari etc etc).
Però.... però il problema è la lista delle belle che amò il padron mio.
La 146/90 aveva ravvisato il contemperamento degli opposti interessi nella categoria delle prestazioni "essenziali" delegando alle parti sociali la definizione delle prestazioni essenziali, salvo interventi esterni in caso di mancato accordo.
Qui, invece, pare che l'idea sia predefinire certe prestazioni come essenziali e vietare, rispetto a queste prestazioni, lo svolgimento dello sciopero. Vale a dire, delle due libertà in conflitto una, quella di scioperare, viene totalmente subordinata all'altra. Ripeto, non che sia impossibile effettuare una comparazione di beni in gioco, tanto che già adesso ci sono lavoratori (pochi) esclusi da diritto di sciopero. Quel che quantomeno stupisce e sinceramente preoccupa è l'ampiezza della faccenda. E che fa sorgere seri dubbi di costituzionalità.



d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello
sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello
sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e
conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente
delega;

I giochetti sull'effetto annuncio o sulla revoca anticipata dello sciopero sono sostanzialmente giochetti in mala fede. Non credo che nessuno potrà lagnarsi di non poter combattere slealmente.
2
e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e
la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti
proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi
che incidano sullo stesso bacino di utenza;

f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle

prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;
g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa,
anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di
lavoro di cui al successivo articolo 3 la quale può avvalersi, a questo specifico fine
e ferma restando l’esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di
strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
nell’ambito delle loro competenze istituzionali;
h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione
per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l’adozione
della ordinanza di precettazione;
i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta
informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli
strumenti e gli organi di comunicazione di massa;

j) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore
produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del
diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione;

Che gli scioperi anomali fossero censurabili, lo si sapeva già dagli anni '70 a seguito delle famose pronunce della Cassazione sugli scioperi a scacchiera.
Se il Governo vuole tipizzare alcune forme di sciopero scorretto, non credo che ci sia niente di male. Poi bisogna vedere cosa combinano, of course

Articolo 2
(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio
di cui alla legge 146/1990 e successive modifiche)
1. Il Governo è altresì delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime
sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul
conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti
sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi
spontanei, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti
delle imprese o amministrazioniche erogano i servizi e delle organizzazioni
sindacaliproclamanti in considerazione della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, della violazione dell’invito della Commissione ai sensi
dell’articolo 13, lettere c), d), e) e h), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;

b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che
si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto
collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all’articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle
motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di
denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 euro.

Allora,
a) imprese e amministrazioni. Di cosa sono responsabili queste se subiscono uno sciopero? Del fatto di non aver adeguatamente informato l'utenza. In realtà, per definizione, il datore avrà tutte le colpe, ma lo sciopero lo subisce.
b) le organizzazioni sindacali. Ahhhh..... Allora, per la 146/90 l'OO.SS. che proclama a capocchia uno sciopero è punita con:
- la sospensione dei permessi retribuiti e/o
- la devoluzione dei contributi sindacali "comunque trattenuti" e nel limite massimo di 50 milioni di lire all'INPS.
Infine, il sindacato "cattivo" può essere escluso dalle trattative.
Partiamo dall'ultima. E' una fesseria. Notava, se ricordo bene, Pera che se un sindacato ha successo nello sciopero è interesse del datore di lavoro trattare con il sindacato forte, non con quello che conta meno del due di picche.
Le sanzioni economiche a danno del sindacato, poi, possono essere agevolmente aggirate. Sebbene la riforma del 2000 abbia tenuto conto dei risultati del referndum del 1995, nulla vieta ai lavoratori di "bloccare" la delega ai sindacati, pagare di tasca e poi riattivare la delega il mese dopo.
Per questo motivo, già nel 2000, fu introdotto un comma 4bis all'art.4 della l.146/90 con cui si introdusse la possibilità di sanzionare in via amministrativa i sindacato che non godessero di benefici economici o non partecipassero alle trattative.
c) E arriviamo ai lavoratori. Si rafforzano le sanzioni a carico di questi. Praticamente vengono decuplicate.
Il che crea un curioso rafforzamento del sindacato: o fai lo sciopero come detto dal sindacato, oppure mazzate.
Ok. Ma perché le sanzioni al sindacato, che a questo punto diventa signore e padrone, sono così lievi?
Va solo notato che il sistema sanzionatorio rimane strutturalmente quello della 146/90, con un innalzamento della entità delle sanzioni. Non mi sembra che il d.d.l. "inventi" nulla di particolarmente innovativo.


c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n.146/1990 alle violazioni di cui al
comma 1, lett. i) dell’articolo 1 della presente legge, anche se realizzate da soggetti
che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali

E' mostruoso. Semplicemente mostruoso.
Se nei s.p.e. una qualche ragione per comprimere i diritti costituzionali pure c'è, mi spiegate come fate a comprimere il 40 anche in settori che con gli s.p.e. non c'entrano nulla??????
Potrei sbalterare un sacco: ma questo comma è la cosa più terrificante di tutta la faccenda.


d) affidamento alla Commissione per le relazioni di lavoro del compito di irrogare le
sanzioni di cui ai capi che precedono;
e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative..

E perché, come le riscuoti normalmente le sanzioni amministrative?

Articolo 3

(Commissione per le relazioni di lavoro)
1. La Commissione di Garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto
di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è
denominata Commissione per le relazioni di lavoro.
2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l’effettività del sistema di relazioni
industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la
Commissione per le relazioni di lavoro ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla
attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per
l’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l’incidenza e l’effettivo
grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire
al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio
sull’andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa
prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e
simmetria informativa nelle relazioni industriali.
3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al
comma 2, lett. a), del presente articolo la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e
criteri elaboratori dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di
iscrizione sindacale.. Nell settttore pubblliico restta ferma lla diisciiplliina viigentte iin matteriia dii
rappresenttattiiviittà siindacalle..
4. La Commissione per le relazioni di lavoro è composta da un numero massimo di cinque
membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Per l’esercizio delle proprie funzioni la Commissione per le Relazioni di
Lavoro si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall’articolo 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, delle strutture centrali
e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’ambito dei
4
loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione per le relazioni di
lavoro è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione
organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C ,9 di area B e1 di
area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In detta dotazione organica è
inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui
all’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83 alla data del 24 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli
della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle
amministrazioni di provenienza..
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,3 e 4 si applicano dalla data di scadenza del
mandato dei commissari della Commissione di Garanzia in carica all’atto dell’entrata in
vigore della presente legge.

Articolo 4
(Comunicazione della proclamazione di sciopero)
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui
all’articolo 8, nonché alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo 12».

Articolo 5
(Disposizione finale)
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 il Governo può tener conto , nel
rispetto di principi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comune resi al Governo
da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 1
e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
3. Coerentemente agli obiettivi e ai criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è
altresì delegato ad apportare all’ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e
integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di



Auf, sono stanco.
Ho buttato là alcune impressioni a caldo, senza star tanto a pensarci.
Adesso, se avete voglia, a voi.
P.s. La faccenda è seria, se mi è consentito notarlo.

 

postato da: etienne64 alle ore 19:03 | Permalink | commenti (4)
categoria:
venerdì, 27 febbraio 2009

Lo sciopero virtuale by Ichino

Il testo del d.d.l. è tratto dal sito del Senato http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/32647_testi.htm

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contratto collettivo istitutivo e nozione
di sciopero virtuale)

    1. I contratti collettivi di qualsiasi livello possono attribuire alle organizzazioni sindacali firmatarie la facoltà di proclamare lo sciopero virtuale.

    2. Ai fini della presente legge, si intende per sciopero virtuale quello che, senza produrre alcuna sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità aziendale, comporta:

        a) la cessione, da parte del lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo corrispondente alla durata dello sciopero stesso al fondo di cui all’articolo 3; ai fini della determinazione del suddetto credito, salva diversa disposizione contenuta nel contratto istitutivo, non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali mensilità aggiuntive o trattamento di fine rapporto;

        b) l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare il pagamento in favore del fondo di cui all’articolo 3 dell’importo ceduto dal lavoratore, maggiorato di un importo di pari entità, ovvero di entità diversa, come determinata dal contratto istitutivo o dall’accordo aziendale che disciplina la materia.

Vabbè, tutto piuttosto chiaro. Lo sciopero "virtuale" non è uno sciopero, ma è semplicemente l'attribuzione in via pattizia collettiva di un diritto potestativo al lavoratore di obbligare il datore di lavoro ad eseguire una prestazione patrimoniale in pro del fondo di cui all'art.3. Condizione parrebbe di esercizio di tale diritto è la cessione al medesimo fondo di una somma da parte del lavoratore pari ad un giornata di paga, al netto delle retribuzioni differite (13°, 14° e compagnia).

Verrebbe da chiedersi perché serva una legge: la cosa parrebbe rientrare nell'autonomia privata ex art.1321 c.c.. In reatà, probabilmente, la legge serve per dare titolazione causale ad una prestazione, quella datoriale, che altrimenti resterebbe probabilmente sine causa e come tale ripetibile. In mancanza di una causa economica reale, la legge tappa il tutto e da puntello (stampella?) causale al versamento fatto dal datore di lavoro.


Art. 2.

(Contenuto del contratto collettivo istitutivo)

    1. Il contratto collettivo istitutivo dispone:

        a) le modalità di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale;

        b) la destinazione delle somme versate al fondo di cui all’articolo 3 a finalità di progresso civile o di solidarietà sociale di cui all’articolo 3, comma 5, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché a iniziative di pubblicizzazione delle ragioni delle parti nella controversia.

    2. La destinazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 3 rivenienti da uno sciopero virtuale può essere variata mediante accordo aziendale tra il datore di lavoro e l’organizzazione sindacale che ha proclamato l’agitazione. Quando l’agitazione è proclamata da una pluralità di organizzazioni sindacali, l’accordo aziendale che varia la destinazione delle relative risorse rivenienti è sottoscritta da tutte le suddette organizzazioni.

    3. Salvo diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile, lo sciopero virtuale può essere proclamato da una o più organizzazioni firmatarie, in riferimento alla generalità o a una parte dei lavoratori dell’azienda o del settore.
    4. La proclamazione dello sciopero virtuale avviene, mediante comunicazione ai lavoratori interessati e alla direzione aziendale, o all’associazione imprenditoriale di categoria competente quando l’agitazione si riferisca a una pluralità di aziende, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui lo sciopero produce gli effetti di cui al comma 2 dell’articolo 1. I lavoratori che intendano aderire allo sciopero virtuale ne danno comunicazione alla direzione aziendale, di regola con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data per la quale esso è proclamato. La comunicazione può essere data in forma scritta, anche in forma telematica, secondo le modalità determinate dal contratto istitutivo.
    5. Lo sciopero virtuale può essere proclamato in corrispondenza o no con la proclamazione, da parte di altre organizzazioni, dello sciopero nella sua forma tradizionale, con relativa astensione dal lavoro.
    6. L’adesione allo sciopero virtuale comporta l’accettazione, da parte del lavoratore, di tutti gli effetti derivanti dall’applicazione del contratto collettivo istitutivo, nonché gli effetti derivanti dalla presente legge per quanto non previsto dal contratto stesso.
    7. Salva diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo istitutivo, il versamento da parte del datore di lavoro al fondo di cui all’articolo 3 delle somme di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), deve avvenire entro sette giorni da quello per il quale lo sciopero virtuale viene proclamato.

Ichino è convinto (lo sostiene ne Il contratto di Lavoro, in Tratt. Cicu Messineo, Milano, Giuffré 2003, vol.III pp.165 e ss.)  che non sia condivisibile l'opinione prevalente secondo cui non è necessaria una proclamazione formale dello sciopero e ciò, a detta di Ichino, perchè, quantomeno per obbligo di buona fede ex art.1375 c.c., un "preavviso" deve essere dato.

Finché parliamo di buona fede, potrei pure essere d'accordo (anche se ricordo una critica piuttosto severa ad una robetta che avevo scritto sblaterando di buona fede nei rapporti sindacali). Il punto, però, essenziale è che la proclamazione dello sciopero non  è un elemento costitutivo del diritto. Il che comporta che uno sciopero proclamato senza alcun preavviso resta uno sciopero  con tutti gli annessi e connessi costituzionali. Al limite, il datore di lavoro avrà azione contro i lavoratori per i danni conseguenti alla violazione dell'obbligo accessorio di buona fede, ma non potrà agire deducendo a fondamento di qualsivoglia sua pretesa (ad esempio, disciplinare) lo sciopero in sé. E questa è la difficoltà quasi insuperabile (almeno, così credo) di licenziare uno perché ha fatto uno sciopero balordo. La violazione degli obblighi accessori normalmente non è mai così grave da giustificare un licenziamento.

Però, poiché lo sciopero virtuale non è uno sciopero, la legge può fare quel che più le aggrada e quindi, Ichino implementa in questo disegno di legge le sue idee sul punto (non pago di essersi autocitato nella relazione accompagnatoria).

Insomma, se lo sciopero virtuale sta e cade nel contratto collettivo istitutivo, nulla vieta di obbligare a fare tre saltelli a destra e due per aria con piroetta finale prima di esercitare il diritto potestativo. Per lo stesso motivo, la disciplina pattizia può imporre oneri di proclamazione. Anche perché, alla più sporca, semplicemente non si verifica l'effetto proprio dello sciopero virtuale: il paron non paga la "penale" e il dipendente si becca la paga per la giornata lavorata. Una tragedia, praticamente.

Il punto fondamentale è però che lo sciopero virtuale NON è alternativo allo sciopero "tradizionale" o meglio, al vero sciopero. I mean: si può continuare a scioperare felici e contenti.

E' un singolare istituto  che la prassi potrà o meno apprezzare, ma che non toglie o elimina lo sciopero quello vero.

Sicché, la vera domanda è: cui prodest? A parte la segnalata probabile necessità di dare giustificazione alla prestazione patrimoniale padronale (e sempre che non si possa sostenere che la causa sta nella composizione del conflitto collettivo, tesi questa tutt'altro che peregrina) perché si dovrebbe fare una legge per una cosa del genere?

Viene un sospetto. Dopo le leggi-quadro, le leggi-manifesto, le leggi-provvedimento sta nascendo una nuova categoria di leggi: le leggi-suggerimento. Esempio di legge-suggerimento: "Bambini, perché non fate merenda in giardino ai sensi della l.30 febbraio 2009 n.1920 art.4?"

Un po' inquietante, invece, è il comma 6. In effetti, il d.d.l. deve risolvere il problema di dare efficacia sul piano individuale all'accordo collettivo rispetto a cui, ovviamente (per libertà sindacale negativa e per la natura dei contratti collettivi delegati), il singolo lavoratore potrebbe sempre dissentire (dacché  i contratti collettivi non possono disporre del patrimonio giuridico del lavoratore). Fin qua, la norma ha senso: se vuoi fare lo sciopero virtuale devi accettare che l'accordo istitutivo sia efficace anche sul piano del tuo rapporto individuale. Insomma, l'accordo collettivo pare essere una sorta di contratto a cui si può aderire una tantum. Civilisticamente una cosa un po' curiosa, ma nient'affatto irrazionale.

Quel che dovrebbe essere però chiaro è che l'assetto generale dei diritti del lavoratore, sopratutto in punto indisponibilità, non può venir modificato dalla adesione all'accordo quadro sullo sciopero virtuale.

In particolare, nessun accordo collettivo può rendere disponibile diritti altrimenti indisponibili quali, prima di tutto, il diritto di sciopero.

Certamente un patto con cui il lavoratore, ad esempio in cambio di una maggiore retribuzione, rinunci al diritto ovvero ad esercitare il diritto di sciopero (anche per un tempo determinato, c.d. tregua sindacale) è nullo.

A maggior ragione, mi pare, l'adesione allo sciopero virtuale non può comportare il degradamento del diritto di sciopero a diritto disponibile. Sicchè, in ipotesi, pattuizioni del tipo "Se fai lo sciopero virtuale, per X tempo non scioperi per davvero" penso sarebbero del tutto nulle sul piano dell'accordo in sé e del tutto inefficaci rispetto alla posizione individuale del lavoratore.

Il che, tra le altre, renderebbe insanzionabile il lavoratore che intenda passare dallo sciopero finto allo sciopero vero. Se l'esercizio del diritto di sciopero non è negoziabile, io sciopero quando mi pare (purché sia con un po' di altri baldi giovanotti, visto che è un diritto sì individuale, ma ad esercizio necessariamente collettivo).

E così, si ripropone la domanda: a che serve 'sta roba? E' più o meno come la medicina omeopatica: non fa male, ma solo perché è priva di qualsiasi apprezzabile effetto, benigno o maligno che esso sia.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà)

    1. Presso la direzione dell’azienda è costituito un fondo, alimentato dai versamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1, da effettuare mediante accredito su un apposito conto corrente bancario.

    2. La gestione del fondo è affidata a un comitato di gestione, composto da:

        a) un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di cui al comma 1 dell’articolo 1, se presente in azienda;

        b) un membro designato dal datore di lavoro, il quale dispone di tre voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno quattro, due voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno tre, un voto qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano meno di tre.

    3. Il comitato di gestione elegge al suo interno il presidente, cui compete l’esecuzione delle delibere.

    4. Il comitato di gestione delibera, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti alla seduta, la destinazione delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal contratto collettivo applicabile.
    5. Il presidente dà esecuzione alle decisioni del comitato di gestione disponendo del conto corrente bancario di cui al comma 1, mediante firma congiunta con il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione.
    6. Il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione può rifiutare la propria firma sull’atto di disposizione soltanto nel caso in cui esso tenda a finalità differenti rispetto a quelle individuate dal contratto collettivo applicabile. Ogni controversia in proposito è risolta entro trenta giorni con lodo inappellabile da un arbitro unico individuato con le modalità stabilite nel contratto istitutivo o nel contratto aziendale applicabile, oppure, in difetto di disciplina collettiva della materia, designato dal presidente della sezione lavoro del tribunale territorialmente competente, senza altro vincolo di procedura se non quello di sentire, in contraddittorio tra di loro, tutti i membri del comitato di gestione. Le spese dell’arbitrato sono poste a carico del Fondo.

Ah, che libidine, un altro comitato dove infilare elefanti in pensione. Slurp. E se almeno su una cosa padrone ed operai andassero d'accordo, ad esempio dare i soldi a qualcuno che li sa usare tipo Caritas? No, eh? Vabbé.

Art. 4.

(Esenzioni fiscale)

    1. La somma trattenuta al lavoratore che ha aderito allo sciopero virtuale e che è versata dal datore di lavoro al fondo di cui all’articolo 3 non è soggetta ad imposizione fiscale ai fini dell’imposta IRPEF.

    2. Qualora, tuttavia, secondo quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 2, sia disposta la restituzione della somma suddetta al lavoratore, o comunque la sua destinazione a finalità diverse da quelle stabilite dal contratto istitutivo, essa è considerata a tutti gli effetti imponibile sia ai fini contributivi, sia ai fini fiscali.

Pregevole precisazione per evitare aggravi un po' singolari.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Mamma che fretta.

 

Ma questo cosa c'entra con quel di cui si legge sui giornali?

Non lo so, non riesco a mettere le mani sul progetto di legge governativo.

Appeno lo becco, faccio un post analogo a questo.

postato da: etienne64 alle ore 12:52 | Permalink | commenti (4)
categoria:
lunedì, 16 febbraio 2009
La colica renale nella giurisprudenza

C'é poco da fare: gli avvocati sono esseri superiori. Donne  e uomini di ferro, temprati alle più rudi esperienze e dotati di un fisico semplicemente bestiale.  Ma gli avvocati non erano fini, magari anche troppo, ragionatori, tutta testa e niente fisico? Manco per niente.
No, no, la Suprema Corte di Cassazione, sez. terza penale, all'udienza pubblica del 2.12.2008 ha così deciso:


[...] 3 - Vanno anzitutto disattese le eccezioni processuali

 In ordine alla istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale del 21.4.2008, formulata dal difensore per essere affetto da colica renale (v. sopra n. 2,4), legittimamente la corte salernitana l'ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno  della sua istanza risaliva ad alcuni giorni addietro e che l’istanza medesima non era tempestiva - come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità- la corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire sia perché, secondo certificato medico, comportava soltanto tre giorni di risposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero,  sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno dell’udienza per effetto delle cure e del riposo. [...]


Dal che si capisce che aver avuto una colica renale era solo uno squallido trucchetto del difensore per rinviare il processo e mandarlo verso la prescrizione. L'avvocato, uomo di ferro, dopo una colica renale è fresco e pimpante come un uccellino.

Pel resto, l'orientamento in tema di coliche renali non è nemmeno innovativo: sul punto specifico della colica renale avvocatesca cfr. Cassazione penale , sez. VI, 26 febbraio 2008, n. 24398, Cassazione civile, sez. III, 3.agosto 2005, n.16252, Cassazione penale sez.VI 26 gennaio 2000 n.2387, Cassazione penale , sez. III, 17 luglio 1987  (avrei pure voglia di ficcarci un ex pluriumis, ma non voglio durare la fatica ad approfondire ancora la ricerca)

I dolori "colici" possono giustificare un rinvio dell'udienza solo nel caso in cui siano accompagnati da una gravidanza al nono mese:

Costituisce legittimo impedimento, idoneo - ove sussistano gli ulteriori requisiti posti dall'art. 486 comma 5 c.p.p. - ad imporre il rinvio dell'udienza dibattimentale, la deduzione, da parte del difensore in stato di gravidanza al nono mese, di dolori colici addominali, tempestivamente dedotti e documentati.

Così, Cassazione penale, sez.III, 4 maggio 1998, n.6672. Beh, qui c'é di mezzo qualcosa di più, pur residuando il dubbio che uno stato di gravidanza al nono mese, se comporta il divieto assoluto di lavorare per tutti, non valga per gli avvocati: se la collega fosse semplicemente stata incinta,  ma senza dolori "colici", il rinvio lo avrebbero concesso lo stesso? Boh, ai posteri l'ardua sentenza.

 

Tutto ciò non vale per i comuni mortali, così dimostrando di che tempra sono fatti gli avvocati:

La rimessione in termini - quando il mancato rispetto del termine dipenda da caso fortuito - è applicabile anche nel processo esecutivo, nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatorio senza sua colpa dal termine impostogli per il versamento del residuo prezzo ai sensi dell'art. 587 c.p.c. in tema di vendita forzata (nella specie, il termine, di trenta giorni, era stato superato d'un sol giorno, e il versamento era stato accompagnato da certificato medico attestante una colica renale che aveva comportato riposo e cure proprio negli ultimi giorni del termine).

come ebbe a specificare il Tribunale di Terni il 19 maggio 2005.

Genericamente, per i lavoratori non togati, il concetto di inabilità temporanea assoluta è ben più lato:

Ai fini della attribuzione della rendita INAIL per inabilità temporanea assoluta derivante da (infortunio o) malattia professionale, la nozione di impedimento - di cui all'art. 68 del T.U. n. 1124/1965, include oltre alla impossibilità fisica della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con esigenze terapeutiche dell'assicurato, posta l'assimilazione alla malattia professionale dell'esigenza prevenzionale ad essa correlata.

Disse Cassazione civile , sez. lav., 23 giugno 2005, n. 13479, mica mio cugino Bartolo (e qui, credetemi, potrei ben dire ex plurimis).

Ehh, mica storie, Superman mi fa una sega, mi fa.


 

postato da: etienne64 alle ore 13:55 | Permalink | commenti (10)
categoria: