giovedì, 24 aprile 2008
Morte della clausola sociale dello Statuto?

In Bassa Sassonia un ente pubblico non può appaltare lavori per un importo maggiore a 10000 euri se l'assuntore non si impegna a corrispondere ai suoi lavoratori "una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo ed al tempo dell'effettuazioni di tali prestazioni".
La norma, sostanzialmente, è analoga a quella dell'art.36 Stat., seppure un po' meno severa, riguardando solo la parte economica e non normativa del contratti, parte quest'ultima secondo molti ricompresa nella dizione del 36 Stat. e certamente nella l.55/90 (limitatamente all'edilizia).
In Bassa Sassonia, però, ci sono dei criminali e così il Land appalta ad una impresa tedesca la costruzione di una nuova galera. L'impresa tedesca, a sua volta, subappalta ad una impresa polacca parte delle opere.
Gli operai polacchi pigliano meno della metà dei tedeschi (il 47,57% per l'esattezza) e così il responsabile in loco dell'impresa polacca si becca un decreto penale di condanna per non aver erogato le giuste retribuzioni, mentre la stazione appaltante (il Land) recede nei confronti dell'impresa tedesca.
Causa. Il Tribunale di Hannover bastona la ditta (recte, il fallimento della ditta appaltatrice), ma la Corte d'Appello di Celle si fa venire dei dubbi: come la mettiamo con la concorrenza? Se le imprese polacche debbono pagare i loro operai come i nostri, che vantaggio hanno rispetto alle ditte nostrane? E pagare i polacchi come i tedeschi è davvero funzionale a tutelare i lavoratori? E allora, ha fatto bene il Land a recedere?
L'avete capito: andiamo in Corte di Giustizia.
E così l'anno 2008 il giorno 3 del mese di aprile, la Corte di Giustizia CE (Causa C-346/06) dice che non è comunitario, concorrenziale ed europeistico imporre ad imprese di pagare i lavoratori come previsto dal CCNL locale.
Ma come? La direttiva sui distacchi (la 96/71 variamente rimaneggiata) non rimanda alla legislazione e/o (si noti bene) alla prassi (leggi: anche contrattazione collettiva) dei singoli stati?
Si, dice la Corte, ma ciò vale solo per i CCNL di applicazione generale, mentre il CCNL fatto valere dalla Bassa sassonia
      - si applica solo ai lavori edili pubblici e
   - il contratto invocato dal Land "non è stato dichiarato di applicazione generale" (da chi? Dalla declaratoria iniziale? Boh, se questa è la spiegazione siamo al delirio).
Come al solito, è un bizantinismo che in Italia non passerebbe mai (alla faccia di chi continua a pensare che i bizantini siamo noi, vabbé, arridatece i vecchietti della nostra Cassazione, porcaccia.... stop, che finisco in querela per oltraggio alla Corte di Giustizia Ce).
Ma, siccome le rogne della Germania spesso diventano rogne italiane (vi ricordate Macrotron?) state in campana: la clausola sociale dello Statuto è gravemente malata.
Una sola osservazione. Che cavolo c'entra la libera concorrenza? La libera concorrenza, ovviamente, si fa ad armi pari. E allora come si può creare un vero e proprio privilegio a favore delle imprese polacche, (ché consentire di giocare con regole così diverse, evidentemente, è un privilegio)?
Spiegatemelo perché non ci arrivo.




postato da: etienne64 alle ore 20:03 | Permalink | commenti (19)
categoria:
martedì, 08 aprile 2008

McCreevy, il tariffario e Superciuk


Sul “Sole” di sabato scorso è stato pubblicato un articolo in cui si racconta di un certo sig. McCreevy, commissario UE.

Mr. McCreevy si sta muovendo per aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, rea, a suo dire, di avere delle tariffe forensi prevedenti dei massimi di tariffa.

Se, dice McCreevy, la previsione di un massimo potrebbe essere comprensibile nel campo della difesa dei diritti fondamentali della persona fisica (come, ad esempio, in penale o in diritto familiare), “la normativa italiana non permette di remunerare adeguatamente, in sede di giudizio, i costi sostenuti da un avvocato straniero. Il professionista di un altro Paese europeo, anche se preferito dal cliente italiano, non può infatti applicare tariffe superiori a quelle massime nazionali, nemmeno per tenere conto delle spese di viaggio e traduzione. Né può contare su un'adeguata liquidazione da parte del giudice, quando agisca in tandem con un avvocato italiano, esercitando una prestazione temporanea.

Non va poi dimenticato che il tariffario italiano fissa tetti per tipo di prestazione e mette perciò in difficoltà quegli studi legali stranieri che in genere fatturano ai clienti un onorario in base alle ore di lavoro degli avvocati impegnati, a prescindere dal genere di attività svolta.

Iniziamo a sgombrare il campo dalle balle.

E’ semplicemente falso che sia fatto divieto di pattuire il compenso dovuto ad un legale in misura superiore al massimo di tariffa. Non lo è mai stato. La particolarità ante Bersani era data dal fatto che l’accordo sul compenso al di sotto dei limiti era parzialmente invalido con sostituzione automatica con il minimo regolamentare; per capirsi, un meccanismo simile a quello delle paghe, per cui non si può andar sotto (più o meno) alla paga sindacale, ma si è liberissimi di pagare il proprio portiere 10.000 euro al mese.

E’ falso che i rimborsi spesa siano compresi negli onorari e diritti: l’avvocato ha il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, per di più maggiorate del 10% per spese accessorie (mance, caffè, e così via).

Lo stesso vale per le spese di traduzione.

E’ falso che dire che se due avvocati vengono investiti di una difesa collegiale ogni avvocato non abbia diritto all’integrale pagamento di quanto da lui fatto.

Sicché, prima domanda: ma questo, il tariffario e il D,M, 127/2004  se lo è letto o parla per sentito dire? Parla per sentito dire, come buona parte dei politici.

Ma la vera questione è un’altra ed è quella della ripetibilità delle spese di lite.

Chi perde una causa deve rimborsare al vincitore le spese che questi ha sostenuto per la sua difesa.

Tuttavia, esiste un limite dato, all’ingrosso, dalla utilità o meno della spesa. Ad esempio, in civile, uno è liberissimo di farsi assistere anche da un battaglione di avvocati: tuttavia, il giudice potrà liquidare solo le spese relative ad un avvocato, dacché è ingiusto che il vezzo del vincitore di munirsi di una difesa esorbitante si ripercuota sul perdente.

Piuttosto intuitivamente, è del tutto iniquo che una parte addossi all’altra costi determinati esclusivamente da se stessa: il soccombente deve rifondere i costi da lui provocati al vincitore (vale a dire i costi di dover pagarsi un avvocato per far valere il suo diritto), non i costi che il vincitore, per suo capriccio ha deciso di sostenere.

Sicché, è giusto e sacrosanto che il giudice nel determinare le spese di soccombenza lo possa fare solo entro un intervallo prestabilito a priori e non determinato arbitrariamente dal vincitore.

In tutto ciò, infine, vi è un esaltante ritorno dello spirito di Superciuk (quello che rubava ai poveri per donare ai ricchi).

Tizio vuole rivolgersi al carissimo avvocato John Squeezelaw, barrister in London.

John accetta l’incarico, si fa versare un 50000 eurozzi di acconto, vince la causa e conclude, tra onorari, trasferte, domiciliatario italiano, spese di escort a Milano, con un’ulteriore fattura di altri  100000 euri.

La causa valeva, supponiamo, 1.250.000 euro. Il giudice liquida 25000 euro di spese. Tizio è contento, ma gli brucia il fatto che un decimo del capitale si sia fumato in parcelle.  Ciò determina un possibile ripensamento: forse andare dal mega barrister di Londra non è così necessario…. magari l’avvocato italiano mi faceva lo stesso lavoro per molto meno… e il povero Barrister perde un cliente.

Ohimé e ohilui. La UE e MCCreevy deve intervenire in suo soccorso: non sia mai che un ricco possa perdere qualche soldo.

Un dubbio: ma perché ‘sti studi di elefanti, che hanno costi fissi mostruosi, che piazzano parcelle assurde e che cioè sono dei pessimi attori economici, dovrebbero meritar tutela?

Per chi volesse leggersi l'articolo, può andare sul sito del Sole24h:

www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/04/ue-cerchio-tariffe-forensi.shtml

 

 

postato da: etienne64 alle ore 14:33 | Permalink | commenti (9)
categoria:varie, riflessioni, avvocato, tfr finanziaria