lunedì, 18 febbraio 2008
Il danno non di rango costituzionale esiste!!!

Un Comune, pensando di far cosa gradita, pianta un lampione.  Ma un Tizio si duole dell'improvvido lume che, a suo dire, è collocato così vicino alla facciata della sua abitazione da costituire per malfattori di ogni risma una comoda via d'accesso alla sua abitazione. Tale possibilità che un pendaglio da forca possa sentirsi attratto dal sano esercizio della pertica genera, dice il Tizio, una lesione al suo diritto alla salute (compromessa dalla continua angoscia) e alla sicurezzza alla persona.
Agisce d'urgenza e lo sciagurato Pretore (correva l'anno 1996) gli dà parzialmente ragione, condannando il Comune a rimuovere il palo della vergogna. Poi instaura il giudizio di merito, anche perché, che diamine, un risarcimentello doveva pur esser chiesto; il Comune appella e la Corte d'appello fa un timballo di danno biologico, esistenziale, piccioni e besciamella; infine, nel gennaio 2008, l'insensibile Corte di Cassazione bastona senza tanti complimenti il Tizio notando che "né la serenità né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale" (Cass.sez. III 12.2.2008 n.3284, rel. Amatucci -un grande!-).
Ambhé, direte, è una causa del tubo (ché, di tubi son fatti i lampioni). E no, vi rispondo.
E', per quel che mi consta, la prima volta che si dice ore rotundo che non tutto è costituzionalmente garantito e che non ogni lesione assicura il turbo del risarcimento aggiuntivo del danno esistenziale.
Non si può che gioirne. Tuttavia, una pulcetta mi rimane nell'orecchio. Perché la serenità non è un diritto costituzionalmente garantito? Ovvero, qual'è il criterio per stabilire se un diritto sia di rango costituzionale o meno? E qui la Cassazione è, ad essere gentili, apodittica.
Sicché se nelle cause del tubo la bastonata arriva (non foss'altro perché fare 4 gradi di giudizio, tra cautelare, cognizione e legittimità per il lampione è oggettivamente irritante) il problema rimane intatto per le cause la cui natura "tubica" non sia immediatamente apprezzabile.
Per intanto, gioiamo e brindiamo a questa saggia sentenza. Speriamo che non sia una vittoria ai Campi Catalauni.


postato da: etienne64 alle ore 19:35 | Permalink | commenti (9)
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