martedì, 13 marzo 2007
GdP Varese 24.10.2006. Mah....

Tizio conviene la Rai s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Varese deducendo:
a) di non avere in casa la televisione;
b) che la RAI gli aveva mandato alcune lettere con cui
    - si "stupivano" del fatto che non fosse abbonato,
    - lo invitavano a regolarizzare il proprio abbonamento, e
    - rappresentando che, in difetto, sarebbero stati effettuati "i necessari                controlli" da parte della Amministrazione Finanziaria.
c) Tizio aveva replicato con raccomandata ad ogni diffida precisando di non avere alcun televisore in casa e di non essere conseguentemente tenuto al pagamento di alcun canone.
In tutto le raccomandate erano state 3.
Esacerbato dal gravissimo affronto fattoli, tuttavia, Tizio ha citato in giudizio la Rai per sentirla condannare al risarcimento dei danni consistenti nel costo delle raccomandate e nel tempo perso a vergare dette raccomandate e a curarne la loro spedizione.
Il GdP di Varese ha accolto la domanda rilevando che
- la prospettazione di controlli a carico di Tizio costituisce una "pressione" ingiustificata, dacché l'essere indicati come non abbonati "non deve comportare alcuna conseguenza sul soggetto, giustificabili solo a seguito di verifica, secondo le procedure di legge, della esistenza di un televisore e del mancato pagamento".
Il Giudice, poi, si è particolarmente scandalizzato del fatto che le diffide siano continuate anche dopo che Tizio aveva scritto alla Rai: al più, argomenta il Giudice di Pace, le ulteriori diffide sarebbero state giustificate ove fosse stato accertato (nei modi di legge) il possesso del televisore.
Riassumendo, le diffide ulteriori costituiscono una condotta illegittima perché
a) non è "consentito minacciare (sic!!!!) una conseguenza ponendola sotto la condizione di un pagamento" e
b) le diffide hanno "portato l'attore (Tizio) a dover scrivere ulteriormente.
Insomma, la "reiterazione" a distanza di anni dell'invio di simili diffide costituiscono atto "lesivo" (de che? non viene specificato) per aver comportato la "necessità" di scrivere altre due raccomandate.
Segue condanna al rimborso delle raccomdandate, € 50,00 per il tempo perso e spese come per legge.
La sentenza è linkata nel blog di Roberto (vedi a lato il blog roll) e se volete leggervela per esteso, potete andare là a cercarvela.
Ok, andiamo col commento.
E' indubitabile che ricevere un anno si e un anno no diffide rompa le scatole. E' fastidioso scrivere a 'sti elefanti e accrgersi che la propria raccomandata non è servita a niente. Tutto vero.
Ma il problema è un altro: questo fastidio (perché altro non è, come cercherò di argomentare) è giuridicamente rilevante?
Allora, partiamo dalla posizione della Rai. Visto che statisticamente il grosso della gente ha uno o più televisori in casa, il modo più semplice per individuare potenziali evasori del canone è confrontare i residenti con gli abbonati. Gualtiero Librettini abita in via della vigna 6. Non è abbonato. Mah... è un potenziale furbo.
Allora la Rai manda una lettera in cui dice, in buona sostanza: sospetto che tu non mi stia pagando il canone; nell'ipotesi che io Rai avessi ragione, ti consiglio di metterti in regola; sempre in questa ipotesi, non fare il furbino, perché guarda che controllo. E se invece il sig. Librettini non avesse la televisione? Verrà fatto il controllo e verrà accertato che effettivamente nulla deve. Grazie sig. Librettini, saluti la signora.
A questo punto, però, il sig. Librettini si incazza e più o meno dice: "Come ti permetti di sospettare di me? Come osi pensare che io possa essere uno che non rispetta le leggi?" E il GdP incomincia ad andargli dietro: "essere tra i non abbonati non deve comportare altra conseguenza sul soggetto".
Fermiamoci un attimo. Perché la Rai non può sospettare il Librettini di essere un furbino? Non tiratemi fuori il 2043 perché il principio è alterum non laedere, non alterum non suspicari. E' abbastanza intuibile che se io non potessi nemmeno ipotizzare che taluno stia violando un mio diritto, i miei diritti non potrebbero essere mai né attuati, né tantomeno tutelati. Sicché, via anche la dignità della persona, dacché se spingessimo la dignità a questo punto non potremmo mai dire che taluno mi ha leso un mio diritto.
Quindi, primo punto: chiunque, anche la Rai (che sarà pure brutta, stronza e quello che volete, ma è un soggetto come tutti gli altri) ha il diritto di sospettare che Librettini la stia fregando.
A questo punto, il sospetto prende la forma di una lettera in cui si dice che potrebbero venir fatti dei controlli.
E' una minaccia? Ovviamente no! per
ché la minaccia è prospettazione non di un male qualunque, ma di un male ingiusto. E che c'é di ingiusto nel dire "farò i controlli che la legge mi consente di fare?" Nulla, ovviamente.
Attenzione, adesso viene il bello. Questa lettera ha provocato un perturbamento nel sig. Librettini. Ergo, la lettera è ingiusta perché non è giusto turbare le persone.
Ma la Rai stava esercitando il suo diritto ad informare tutti i potenziali evasori del canone che i veri evasori prima o dopo vengono beccati.
La cosa beatamente paradossale è che se la Rai, invece di mandare letterine, avesse mandato la Guardia di Finanza, il di gran lunga superiore turbamento di avere il maresciallo in casa, non avrebbe avuto alcun rilievo, dacché la Rai si sarebbe limitata a far accertare il possesso o meno del televisore nelle forme di legge. Ma siccome ha mandato una letterina prospettando di fare quello che la legge gli consente, allora è una minaccia. Incredibile. Una cosa del tipo: "Genoveffa, io ti amo!" "E io no, sei racchio" "Resta con me per sempre!" A questo punto se Genoveffa se ne va esercita il suo diritto, mentre se dice "Dacci un taglio e finiamo 'sta partita a tresette altrimenti me ne vado" commette minaccia.
Quello che veramente mi adombra di questa sentenza e della "cultura" (o mentalità) che sottostà alla decisione è la continua considerazione del lagnoso: chi si lagna, anche delle cose più banali, ha sempre ragione.
Ci si dimentica che il diritto opera in un contesto relazionale e che, per capirci qualcosa, bisogna sempre considerare i due poli della relazione. Qui invece no: uno si lagna e se l'altro non ha una ragione più che prevalente, deve subire.
Ah, per concludere. Ma le diffide sono state tre e Librettini aveva già detto a mamma Rai che non aveva il televisore. Peccato che a nessuno è venuto in mente di considerare che dopo una diffida il Librettini avrebbe potuto benissimo acquistare un televisore e, forte della prima diffida, fare il furbino.

Aggiornamento del giorno dopo.
Cerco un po' di puntualizzare quanto ho scritto frettolosamente ieri.
Il punto fondamentale è l'esistenza di una soglia sotto la quale non è data azione. E qual'è la soglia? Quantomeno l'esistenza di un altrui diritto.
Ora, certamente è lecito rivolgersi ad una persona per avere chiarimenti. Argomenterei sulla base del fatto che, se posso convenire in giudizio chiunque, a maggior ragione posso educatamente rivolgermi a chiunque.
Ora, i casi come quelli della sentenza, il presunto illecito non si costruisce, in realtà, sulla attività in sé e per sé posta in essere dal "danneggiante". La riprova di ciò è data dai passaggi argomentativi della sentenza (che, se volete, sono strutturalmemente simili a quelli di gente ben più nota: p.es. Cendon e la Ziviz e il loro danno esistenziale) che sono decisamente claudicanti quando cercano di dimostrare l'illiceità della condotta della Rai:
- non è vero che sia illecito prospettare conseguenze, salvo che queste non sia ingiuste: se affermo di essere creditore e rappresento che, in difetto di pagamento, agirò in giudizio, sto solo rappresentando che mi avvarrò di un mio diritto pertinente alla pretesa fatta valere;
- non è vero che un creditore si debba bere per buone tutte le cose che dice l'interlocutore: perché la affermazione di Tizio "non ho alcun televisore" dovrebbe essere vera? Perché Tizio è moralmente superiore?
Insomma, la RAI ha fatto qualcosa di certamente fastidioso, ma altrettanto certamente lecito. E allora, dobbiamo anche dire che non è consentito modificare ex post i limiti entro cui i soggetti giuridici possono determinarsi ad agire. In altre parole: se io so che posso passare in macchina per via Roma alle ore 24.00, il fatto che io passi non può diventare illecito perché il rumore della mia macchina ha tolto forza ed incanto alla dichiarazione d'amore che un abitante della via, nel complice silenzio di una notte stellata, stava facendo in quel momento alla sua bella.
E non basta.
Anche la costruzione del "danno" è quantomeno discutibile.
Il Tizio della sentenza dice (e il giudice ravvisa addirittura un nesso causale!) di essere stato "costretto" a spedire le raccomandate.
Ma non è vero! Il Tizio ha voluto mandare le raccomandate perché, legittimamente, voleva tutelarsi e frapporre un ostacolo a fastidiosi accertamenti. Perfettamente legittimo, per l'amor di Dio.  Ma egli poteva benissimo omettere questa attività e attendere, del caso, l'accertamento. In buona sostanza, il Tizio ha voluto conseguire un quid pluris di tutela: lecito ricercarla, ma non lo ha prescritto il medico.
Insomma, egli non stava esercitando un suo diritto, ma una sua facoltà. E se il ricorso a mezzi vari (leciti, niente 392 o 393 c.p.) per attuare un diritto è per certi versi necessitato ove difetti la cooperazione della controparte, dacché bisogna sostituire la mancante cooperazione con qualcos'altro (p.es. una sentenza), le facoltà  per definizione e non a caso sono sprovviste di azione.
Ma trasformare l'esercizio di una facoltà  in un danno... bhé, mi sembra eccessivo.
Insomma, il disvalore non è concentrato sulla azione in quanto tale e cioé non scatta un meccanismo sussuntivo in qualche fattispecie di illecito: il disvalore nasce praticamente solo dalla percezione della controparte dell'atto come molesto. Se il mio interlocutore è suscettibile, io commetto un illecito; se è un'anima gioviale sono conforme al diritto.
Direte: ma perché sta tirata su un caso del tutto marginale?
Perché la struttura del ragionamento è la stessa che viene sbandierata come "nuove frontiere del danno risarcibile": nel mio campo il mobbing, in altri campi l'estensione più o meno incontrolata di voci di risarcimento a entità sempre più immateriali e sempre meno oggettivamente accertabili.
Il tutto con un costo: il venir meno di una qualche ragionevole prevedibilità in ordine alle conseguenze giuridiche del mio agire.
Se incontro per strada uno e non lo saluto, i manuali insegnavano che era pura inurbanità priva di rilievo giuridico: ma oggi?
E se faccio presente ad un dipendente che il lavoro che ha fatto è sbagliato o che non mi va bene così, esercito il mio potere gerarchico o violo qualche bene di rango supercostituzionale del lavoratore? This is the question, diceva il grande Bardo.






postato da: etienne64 alle ore 14:25 | Permalink | commenti (18)
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