giovedì, 24 aprile 2008
Morte della clausola sociale dello Statuto?

In Bassa Sassonia un ente pubblico non può appaltare lavori per un importo maggiore a 10000 euri se l'assuntore non si impegna a corrispondere ai suoi lavoratori "una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo ed al tempo dell'effettuazioni di tali prestazioni".
La norma, sostanzialmente, è analoga a quella dell'art.36 Stat., seppure un po' meno severa, riguardando solo la parte economica e non normativa del contratti, parte quest'ultima secondo molti ricompresa nella dizione del 36 Stat. e certamente nella l.55/90 (limitatamente all'edilizia).
In Bassa Sassonia, però, ci sono dei criminali e così il Land appalta ad una impresa tedesca la costruzione di una nuova galera. L'impresa tedesca, a sua volta, subappalta ad una impresa polacca parte delle opere.
Gli operai polacchi pigliano meno della metà dei tedeschi (il 47,57% per l'esattezza) e così il responsabile in loco dell'impresa polacca si becca un decreto penale di condanna per non aver erogato le giuste retribuzioni, mentre la stazione appaltante (il Land) recede nei confronti dell'impresa tedesca.
Causa. Il Tribunale di Hannover bastona la ditta (recte, il fallimento della ditta appaltatrice), ma la Corte d'Appello di Celle si fa venire dei dubbi: come la mettiamo con la concorrenza? Se le imprese polacche debbono pagare i loro operai come i nostri, che vantaggio hanno rispetto alle ditte nostrane? E pagare i polacchi come i tedeschi è davvero funzionale a tutelare i lavoratori? E allora, ha fatto bene il Land a recedere?
L'avete capito: andiamo in Corte di Giustizia.
E così l'anno 2008 il giorno 3 del mese di aprile, la Corte di Giustizia CE (Causa C-346/06) dice che non è comunitario, concorrenziale ed europeistico imporre ad imprese di pagare i lavoratori come previsto dal CCNL locale.
Ma come? La direttiva sui distacchi (la 96/71 variamente rimaneggiata) non rimanda alla legislazione e/o (si noti bene) alla prassi (leggi: anche contrattazione collettiva) dei singoli stati?
Si, dice la Corte, ma ciò vale solo per i CCNL di applicazione generale, mentre il CCNL fatto valere dalla Bassa sassonia
      - si applica solo ai lavori edili pubblici e
   - il contratto invocato dal Land "non è stato dichiarato di applicazione generale" (da chi? Dalla declaratoria iniziale? Boh, se questa è la spiegazione siamo al delirio).
Come al solito, è un bizantinismo che in Italia non passerebbe mai (alla faccia di chi continua a pensare che i bizantini siamo noi, vabbé, arridatece i vecchietti della nostra Cassazione, porcaccia.... stop, che finisco in querela per oltraggio alla Corte di Giustizia Ce).
Ma, siccome le rogne della Germania spesso diventano rogne italiane (vi ricordate Macrotron?) state in campana: la clausola sociale dello Statuto è gravemente malata.
Una sola osservazione. Che cavolo c'entra la libera concorrenza? La libera concorrenza, ovviamente, si fa ad armi pari. E allora come si può creare un vero e proprio privilegio a favore delle imprese polacche, (ché consentire di giocare con regole così diverse, evidentemente, è un privilegio)?
Spiegatemelo perché non ci arrivo.




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martedì, 08 aprile 2008

McCreevy, il tariffario e Superciuk


Sul “Sole” di sabato scorso è stato pubblicato un articolo in cui si racconta di un certo sig. McCreevy, commissario UE.

Mr. McCreevy si sta muovendo per aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, rea, a suo dire, di avere delle tariffe forensi prevedenti dei massimi di tariffa.

Se, dice McCreevy, la previsione di un massimo potrebbe essere comprensibile nel campo della difesa dei diritti fondamentali della persona fisica (come, ad esempio, in penale o in diritto familiare), “la normativa italiana non permette di remunerare adeguatamente, in sede di giudizio, i costi sostenuti da un avvocato straniero. Il professionista di un altro Paese europeo, anche se preferito dal cliente italiano, non può infatti applicare tariffe superiori a quelle massime nazionali, nemmeno per tenere conto delle spese di viaggio e traduzione. Né può contare su un'adeguata liquidazione da parte del giudice, quando agisca in tandem con un avvocato italiano, esercitando una prestazione temporanea.

Non va poi dimenticato che il tariffario italiano fissa tetti per tipo di prestazione e mette perciò in difficoltà quegli studi legali stranieri che in genere fatturano ai clienti un onorario in base alle ore di lavoro degli avvocati impegnati, a prescindere dal genere di attività svolta.

Iniziamo a sgombrare il campo dalle balle.

E’ semplicemente falso che sia fatto divieto di pattuire il compenso dovuto ad un legale in misura superiore al massimo di tariffa. Non lo è mai stato. La particolarità ante Bersani era data dal fatto che l’accordo sul compenso al di sotto dei limiti era parzialmente invalido con sostituzione automatica con il minimo regolamentare; per capirsi, un meccanismo simile a quello delle paghe, per cui non si può andar sotto (più o meno) alla paga sindacale, ma si è liberissimi di pagare il proprio portiere 10.000 euro al mese.

E’ falso che i rimborsi spesa siano compresi negli onorari e diritti: l’avvocato ha il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, per di più maggiorate del 10% per spese accessorie (mance, caffè, e così via).

Lo stesso vale per le spese di traduzione.

E’ falso che dire che se due avvocati vengono investiti di una difesa collegiale ogni avvocato non abbia diritto all’integrale pagamento di quanto da lui fatto.

Sicché, prima domanda: ma questo, il tariffario e il D,M, 127/2004  se lo è letto o parla per sentito dire? Parla per sentito dire, come buona parte dei politici.

Ma la vera questione è un’altra ed è quella della ripetibilità delle spese di lite.

Chi perde una causa deve rimborsare al vincitore le spese che questi ha sostenuto per la sua difesa.

Tuttavia, esiste un limite dato, all’ingrosso, dalla utilità o meno della spesa. Ad esempio, in civile, uno è liberissimo di farsi assistere anche da un battaglione di avvocati: tuttavia, il giudice potrà liquidare solo le spese relative ad un avvocato, dacché è ingiusto che il vezzo del vincitore di munirsi di una difesa esorbitante si ripercuota sul perdente.

Piuttosto intuitivamente, è del tutto iniquo che una parte addossi all’altra costi determinati esclusivamente da se stessa: il soccombente deve rifondere i costi da lui provocati al vincitore (vale a dire i costi di dover pagarsi un avvocato per far valere il suo diritto), non i costi che il vincitore, per suo capriccio ha deciso di sostenere.

Sicché, è giusto e sacrosanto che il giudice nel determinare le spese di soccombenza lo possa fare solo entro un intervallo prestabilito a priori e non determinato arbitrariamente dal vincitore.

In tutto ciò, infine, vi è un esaltante ritorno dello spirito di Superciuk (quello che rubava ai poveri per donare ai ricchi).

Tizio vuole rivolgersi al carissimo avvocato John Squeezelaw, barrister in London.

John accetta l’incarico, si fa versare un 50000 eurozzi di acconto, vince la causa e conclude, tra onorari, trasferte, domiciliatario italiano, spese di escort a Milano, con un’ulteriore fattura di altri  100000 euri.

La causa valeva, supponiamo, 1.250.000 euro. Il giudice liquida 25000 euro di spese. Tizio è contento, ma gli brucia il fatto che un decimo del capitale si sia fumato in parcelle.  Ciò determina un possibile ripensamento: forse andare dal mega barrister di Londra non è così necessario…. magari l’avvocato italiano mi faceva lo stesso lavoro per molto meno… e il povero Barrister perde un cliente.

Ohimé e ohilui. La UE e MCCreevy deve intervenire in suo soccorso: non sia mai che un ricco possa perdere qualche soldo.

Un dubbio: ma perché ‘sti studi di elefanti, che hanno costi fissi mostruosi, che piazzano parcelle assurde e che cioè sono dei pessimi attori economici, dovrebbero meritar tutela?

Per chi volesse leggersi l'articolo, può andare sul sito del Sole24h:

www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/04/ue-cerchio-tariffe-forensi.shtml

 

 

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venerdì, 14 marzo 2008
Questa è l'era della comunicazione

H.19.40 Piripiripì. "Seee...." "Posso parlare con il titolare dello studio?" Una che chiede del titolare è una piazzista di qualcosa. Nessuna persona seria chiede del "titolare" se va in uno studio legale. I piazzisti non sono persone serie.
"Siamo del noto quotidiano "XY" e vorremmo fissare un appuntamento con lei per illustrarle il nostro inserto settimanale su uomini, carriere e successi".
Premesso che di recente non ho difeso nessun assassino né alcun politico implicato in qualche scandalo, uniche cose che muovano l'interesse dei gazzettieri, chiedo "E che volete da me?" Segue un discorso più o meno lungo e più o meno confuso su "visibilità", "interviste" "nuovo mercato dei professionisti" e così via.
Urge un chiarimento. "Ma siete la versione provinciale di Top Legal"?
"Noooo, Top Legal opera in un settore diverso, circola tra professionisti, insomma è un'altra faccenda"
"E quindi?"
"Bhé vorremmo proporle un'intervista". "Un'intervista? E su cosa? Immagino che delle mie considerazioni sugli effetti rispetto ai terzi della natura costitutiva dell'azione del lavoratore irregolarmente somministrato non ve ne freghi niente.... e poi basta andare sulla rivista "Diritto pesantissimo del lavoro, pura teoria e nemmeno un goccio di pratica" anno 2007 pag. X e trovate tutto."
Voce suadente "Ma no avvocato, l'intervista riguarda la sua professione, il suo collocarsi nel mercato, la sua vision (la e non è stata dimenticata: stiamo parlando in englisc)"
"Uhm: mi faccia capire: volete intervistarmi o volete soldi?"
"Entrambe le cose".
Boh, la cosa è curiosa e dico di mandarmi l'ometto.
Arriva, con una bella cartella piena di giornali e di copie del pseudo Top Legal locale.
Mi mostra che tanti colleghi del foro e di altri fori vicini si son fatti fare l'intervista (ah, vedi, quello che aveva avuto storie singolari  15 anni fa, ah il noto trombone, ah il pirla, e questo che ci fa qua? E' un avvocato bravo - però avevo sentito che era un po' incasinato, stava un po' trascurando le cose- vabbé ma è effettivamente bravo, ah sì questa la conosco era quella che dopo averle prese mi aveva fatto un pistolotto sul fatto che i giudici non capiscono niente).
Insomma, dico io, mi faccia capire: mi sta dicendo che se voglio mi pubblicate una intervista con foto e chiacchere varie?
"Si" ( e riparte la storia della comunicazione).
E... quanto costerebbe 'sta roba, perché è a pagamento vero?
"Lei è molto diretto, avvocato..."
"Bhè, lo fate per riempire pagine o per farvi pagare?"
"Bhé, sa, i costi tipografici, la distribuzione...."
"Si, ok, quanto?"
"4500 per un servzio di 3/4 pagine, comprensivo di intervista, magari poi ci lascia un po' di foto....." "E cioé se mi fate le foto queste sono a parte?" "Lei è molto diretto... si".
"vabbé, grazie, molto interessante".
Bhè, sono rinfrancato: so che la stampa è obbiettiva ed attendibile.


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lunedì, 18 febbraio 2008
Il danno non di rango costituzionale esiste!!!

Un Comune, pensando di far cosa gradita, pianta un lampione.  Ma un Tizio si duole dell'improvvido lume che, a suo dire, è collocato così vicino alla facciata della sua abitazione da costituire per malfattori di ogni risma una comoda via d'accesso alla sua abitazione. Tale possibilità che un pendaglio da forca possa sentirsi attratto dal sano esercizio della pertica genera, dice il Tizio, una lesione al suo diritto alla salute (compromessa dalla continua angoscia) e alla sicurezzza alla persona.
Agisce d'urgenza e lo sciagurato Pretore (correva l'anno 1996) gli dà parzialmente ragione, condannando il Comune a rimuovere il palo della vergogna. Poi instaura il giudizio di merito, anche perché, che diamine, un risarcimentello doveva pur esser chiesto; il Comune appella e la Corte d'appello fa un timballo di danno biologico, esistenziale, piccioni e besciamella; infine, nel gennaio 2008, l'insensibile Corte di Cassazione bastona senza tanti complimenti il Tizio notando che "né la serenità né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale" (Cass.sez. III 12.2.2008 n.3284, rel. Amatucci -un grande!-).
Ambhé, direte, è una causa del tubo (ché, di tubi son fatti i lampioni). E no, vi rispondo.
E', per quel che mi consta, la prima volta che si dice ore rotundo che non tutto è costituzionalmente garantito e che non ogni lesione assicura il turbo del risarcimento aggiuntivo del danno esistenziale.
Non si può che gioirne. Tuttavia, una pulcetta mi rimane nell'orecchio. Perché la serenità non è un diritto costituzionalmente garantito? Ovvero, qual'è il criterio per stabilire se un diritto sia di rango costituzionale o meno? E qui la Cassazione è, ad essere gentili, apodittica.
Sicché se nelle cause del tubo la bastonata arriva (non foss'altro perché fare 4 gradi di giudizio, tra cautelare, cognizione e legittimità per il lampione è oggettivamente irritante) il problema rimane intatto per le cause la cui natura "tubica" non sia immediatamente apprezzabile.
Per intanto, gioiamo e brindiamo a questa saggia sentenza. Speriamo che non sia una vittoria ai Campi Catalauni.


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giovedì, 17 gennaio 2008

Quant'è bella meritocrazia che si fugge tuttavia

Sul Corriere della Sera Ichino ha pubblicato il 27 novembre un altro articolo in cui deplora la eccessiva rigidità dei salari, rigidità che, non remunerando il "merito", concorre, insieme ad altri fattori, a far sì che la produttività del nostro paese sia bassa.

Ichino ammette che "Commisurare interamente la retribuzione al risultato significa, certo, scaricare sul lavoratore tutto il rischio di un esito negativo che può non dipendere dal suo demerito" . Tuttavia, "garantire una retribuzione del tutto stabile e indifferente al risultato significa cadere nell'eccesso opposto: così viene meno l'incentivo alla fatica del far bene il proprio lavoro..."

Ora, ci sono un paio di cose che non capisco.

Con gli accordi del 1993 fu convenuta tra Governo, sindacati e, giova sottolinearlo, Organizzazioni Datoriali (che non erano alle Bahamas, ma al tavolo delle trattative, almeno così risulta dalla firme apposte ai vari accordi) una struttura di contrattazione collettiva articolata su due livelli: un livello nazionale a cui è demandato di stabilire sostanzialmente i termini normativi del rapporto di lavoro e la paga base; un livello aziendale dove si dovrebbero definire tutta una serie di aspetti per adattare i contratti di lavoro alla specifica realtà di quella impresa. In particolare, alla contrattazione di secondo livello (aziendale) è demandata la determinazione della retribuzione variabile e cioè, un po’ semplificando, quella legata al raggiungimento di particolari obbiettivi. Per coronare il tutto, il Governo ha pure offerto uno sconticino previdenziale sui premi di risultato (c.d. decontribuzione, poi variamente rimodulata) per rendere questa parte della retribuzione più interessante.

Sicché, la variabilità della retribuzione c'é già e c'é già da 14 anni, non da un giorno.

Perché allora si dice e si proclama che la retribuzione è troppo rigida?

Bhè, il primo problema è che, come già osservato da qualcuno, la variabilità è solo verso l’alto: con la contrattazione aziendale si possono aumentare le paghe, ma non diminuirla rispetto al nazionale.

E qui sta, stringi stringi, il problema. Le aziende non hanno nessuna voglia di aumentare le paghe. Il che potrebbe essere anche una banalità: è ovvio che nessuno ami pagare di più i propri fattori produttivi.

La faccenda, tuttavia, è resa un po’ più interessante dal fatto che, il nostro legislatore, poverello, ha profuso una fantasia straordinaria nell’inventarsi incentivi vari per indurre le aziende a fare ‘ste benedette contrattazioni di secondo livello. Più o meno, la faccenda funziona così: la contrattazione nazionale offre un rapporto di lavoro “basic” piuttosto rigido; se vuoi il modello “plus” con tanta flessibilità, lo paghi un po’ di più. Va detto che la versione “plus” contiene effettivamente tante cose in più. Dalla possibilità piuttosto importante di configurare la distribuzione dell’orario di lavoro in modo ottimale per l’azienda, alla possibilità di modulare (entro certi limiti) il part time tarando le clausole flessibili e/o elastiche, insomma, la contrattazione aziendale pare offrire, una buona dose di quella flessibilità che il mondo imprenditoriale dichiara essere indispensabile quasi quanto l’aria.

Eppure, la contrattazione aziendale non ha avuto un successo enorme. Ci sono alcuni contratti molto interessanti e molto innovativi (che dimostrano quanto lo strumento sia flessibile), ma, normalmente, le aziende rifuggono la sola idea di aprire un tavolo di contrattazione aziendale.

E, volendo la cosa non è nuova: ricorda da vicino la sfortunata vicenda della l.56/87. Con questa legge, fra le altre, fu concesso alle parti sociali di individuare ulteriori ipotesi di contratto a termine, in aggiunta alla lista della vecchia 230/62. La cosa curiosa fu che, malgrado questo potentissimo strumento, la contrattazione non individuò nessuna ipotesi realmente nuova. Gli imprenditori continuarono a lagnarsi della rigidità normativa italiana, fino a che Berlusconi non li fece contenti con il d.lgs 368/01.

Ora, possiamo unirci al coro dei sindacalisti che lamentano la stoltizia e ottusità della classe imprenditoriale italiana: ma credo sarebbe una operazione insulsa. Se non altro per ragioni statistiche, non è possibile che la maggior parte degli imprenditori italiani sia costituita da idioti.

Se il grosso delle imprese non comprano “flessibilità” (ovvero non sono disposte ad aumentare le paghe per aver maggior flessibilità), vuol dire che, tuttosommato, la flessibilità non serve.

In effetti, il modello “basic” di rapporto di lavoro è, al di là delle lagne, adeguato a buona parte delle realtà imprenditoriali. Sicché, perché le imprese dovrebbero spendere di più, per avere in cambio qualcosa che non gli serve? E, si noti, quando la flessibilità serve, i contratti integrativi vengono fatti, eccome.

Passiamo sul piano di lavoro individuale. Pare che sia una evidenza cartesiana che “più mi paghi, più lavoro e quindi più rendo”. Non è proprio così.

Quando due soggetti stipulano un contratto di lavoro subordinato, entrambi ricercano una ragionevole sicurezza sulla continuità della prestazione lavorativa: il padrone, quando assume, ricerca la garanzia di una continuità di prestazione lavorativa; il lavoratore, ricerca una garanzia di continuità reddituale. E nel fare questo, le parti sono dispostissime a farsi concessioni notevoli: il lavoratore accetterà di avere una remunerazione unitaria (oraria) mediocre, come il padrone accetta che l’utilità marginale della singola ora lavorata sia ampiamente variabile se rapportata a quella unità. Insomma, nel contratto di lavoro, un po’ come nel BOT, la gente è disposta a concedere complessivamente abbastanza per avere una significativa riduzione del rischio economico.

Sicché, ‘sta faccenda della flessibilità mi puzza di bufala. Il contratto di lavoro subordinato esiste proprio perché le parti vogliono ridurre la flessibilità, non aumentarla.  E molto brutalmente, il successo di questo tipo di contratto in giro per il mondo mi fa pensare che l’operazione economica sottesa (la causa, insomma) non sia tanto dissennata.

Se questo è corretto, ne segue, però, che la flessibilità tanto sbandierata, ma in realtà poco ricercata, è solo un pretesto per tentare di scaricare sui dipendenti parte dei costi. Ma il dipendente, a differenza, del socio, non partecipa né al rischio economico, né alle decisioni. Dubito che nel blaterare di retribuzione legata alla performance qualcuno abbia voglia di mettersi a discutere delle scelte aziendali con i dipendenti.

Il discorso sul “merito” è ulteriormente ambiguo.

Gli imprenditori non comprano merito, comprano prestazioni lavorative e comprano il tipo di prestazione lavorativa di cui hanno bisogno. Né più e né meno  di quello che avviene in qualsiasi contratto. Se ho bisogno di una automobile per andare da casa allo studio, non me ne frega assolutamente nulla di tutte le cose in più che obbiettivamente la Mercedes può offrirmi rispetto ad una Daewoo Matiz: quest’ultima mi basta e mi avanza e non ho voglia di spendere un sacco di soldi per fare 5000 km all’anno.

Sicché, una volta pattuita (o stabilità da fonti esterne) una equa retribuzione per un certo tipo di mansioni (che sono quelle che mi servono), perché dovrei spendere di più per acquistare prestazioni qualitativamente o quantitativamente superiori? Cioè, se mi basta la Matiz, perché mi devo indebitare per la Mercedes?

Anzi: una organizzazione imprenditoriale che si fondi sulla eccellenza di alcuni suoi lavoratori è una cattiva organizzazione perché vulnerabile e non duratura. Una impresa che va in crisi perché una impiegata è andata in maternità è un’impresa che ha strutturalmente qualche problema.

E, tornando al discorso di prima, dovrebbe far riflettere il fatto che, mediamente, la retribuzione variabile non ha avuto successo: non ha senso pagare di più, se riesco ad ottenere quel che voglio con un prezzo inferiore.

Né si capisce perché il lavoratore dovrebbe stravolgere le sue aspettative partecipando ad un rischio di impresa senza, di contro, poter gestire l’affare.

Sullo sfondo, c’è forse la polemica di Ichino con i fannulloni. Ma anche qui bisogna intendersi. Non c’è nessuna ragione per pagare di più il fannullone per spingerlo a rendere la prestazione dovuta: io ho diritto a ricevere una prestazione lavorativa decorosa, esattamente come se pago un chilo di mele ho diritto a ricevere un chilo di mele. Non devo pagare un supplemento avere il mio. E per spingere la gente a rendere la prestazione dovuta sono molto più efficaci (ed economici) i sistemi di gestione del personale, quali lodi, cazziatoni e tutto l’armamentario di bastoni e carote che un buon capo del personale dovrebbe avere con sé. E chiunque insorga contro queste “brutali” tecniche, vada pure al diavolo: il padrone sta solo esigendo il suo, perché, per quanto sconcertante, resta vero che il dipendente deve lavorare e lavorare bene.

 

 

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giovedì, 20 dicembre 2007
Mobbing

Lo odio.
Odio i mobbati.
Odio i mobbizzatori.
I primi sono anche delle vittime, ma prima di tutto sono dei rompiballe. Hanno scritto fiumi su 'sto mobbing, ma non c'é uno che abbia risposto alla domanda cruciale: perché qualcuno viene mobbizzato? La risposta canonica è "per buttalo fuori" (dal gruppo, dalla azienda). Ma è una falsa risposta perché non spiega perché si è deciso di far secco Caio anziché Tizio.
Il mobbizzato è un rompiballe, questa è la verità. E' quello che sa tutto. E' quello che conosce (o suppone di conoscere) a menadito le circolari e non si fa alcuno scrupolo di far notare ai colleghi ed ai superiori che normalmente tiene in gran dispetto (poiché infinitamente più stupidi di lui) che il Ministero, con nota del 23 marzo 1932, aveva già disciplinato il caso. Tanto rompe le balle che gli altri gli si rivoltano contro. E lo distruggono. E alla fine ti ritrovi con una persona annientata in cui guizzano solo alcuni bagliori dell'antica presunzione.
E allora prendi carta e penna (tastiera) e ti metti a scrivere. E scrivi che il 30 febbraio del 1992 è successo quello, che con provvedimento del agosto 1994 è stata demansionato e via cantando sino alla perizia che intanto hai fatto fare al mobbizzato. E ogni volta, ti accorgi che ci potrebbe essere un particolare da segnalare, da commentare, da illustrare. Ma il mio mestiere è un altro. Il mio mestiere è trovare il bandolo di una matassa, riordinare il tutto e presentarlo al giudice quasi fosse una dimostrazione matematica. Qua no, hanno ragione i dottrinari, è una "rete" di fatti; è un fare pettegolezzo induttivo, nella speranza che il giudice segua l'idea ricostruttiva di una pressione teleologicamente orientata. Roba da rivista femminile, non da giuristi.
Poi vai alla DPL e incontri il mobbizzatore: persona di una certa età che ti guarda di storto. Parla con voce roca, di solito. E' chiaro che vorrebbe farmmi un provvedimento disciplinare per aver osato sostenere che i suoi provvedimenti sono, oltre che illegittimi, dimostrazioni di illogicità allo stato brado.
Non si capacita che il suo potere, che suppone essere maggiore di quello di Dio, si arresti di fronte al fatto che io non sono un suo dipendente. Fugge nelle ipotesi consolatorie. "Se lei fosse un mio dipendente...." "Mi sarei fatto la casa con il risarcimento che ti avrei spillato, deficente" penso.
Non si concilia, mai. L'avvocato della Amministrazione continua a ripetere che risponderò (io, personalmente) della gravità di quel che ho scritto.
Si, va bene, hai qualche argomento? No, of course. E dire che contro un mobbizzato ci sono tonnellate di cose da dire....
Il cliente mobbizzato si incazza se maschio o si mette a piangere se femmina. Non ho la più pallida idea di cosa dire a una donna (mi acccorgo che è una donna e non un cliente) che piange per la tensione dello scontro. Suppongo che dovrei consolarla, ma io faccio l'avvocato, non il confessore. La tensione te la tieni dentro e stai zitto. Sempre.
Non mi fregano più. Il prossimo mobbizzato lo mando da un collega.


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mercoledì, 07 novembre 2007
Frammenti di un dizionario forense (1)

Ho deciso di iniziare a raccogliere le espressioni più curiose o più caratteristiche del linguaggio forense. Non voglio fare un doppione dei dizionari e delle enciclopdie giuridiche: quel che mi interessa raccogliere non sono tanto espressioni tecniche, ma le espressioni gergali.
Poiché buona parte delle espressioni del gergo forense sono perfettamente comprensibili a buona parte dei parlanti l'italiano il lavoro potrebbe essere del tutto inutile. Lo scopo, allora, sarà quello di tentare di cogliere non tanto il significato immediato del termine, quanto la sua funzione retorica e cioé le evocazioni ricercate nell'utilizzo di un certo termine o di una certa espressione.
Man mano che mi capiteranno sotto tiro, farò un'entrata in questa specie di dizionario nella speranza, col tempo, di raccogliere abbastanza materiale da poter pubblicare su questo blog o altrove un testo di dimensioni minimamente apprezzabili.

Una prima legenda (con riserva di modificarla):
F.: Funzionalmente
vd.: vedi sub voce
avv.: avverbio (ovvio, ma non vorrei che si confondesse con "avvocato")
FP.: fatto in senso
perelmaniano; dati rispetto a cui vi è accordo tendenzialmente universale.
In corsivo verranno indicati alcuni esempi uditi o letti.

E così, si parte. Ovviamente graditi commenti e sopratutto critiche.

Offensivo: agg. 1. Detto di proposta contrattuale e/o conciliativa, rimarca la insufficenza della stessa, lasciando intendere che la controprestazione e/o la pretesa avanzata sia di altissimo valore.  F. Serve a limitare la possibilità di contrattazione dell'avversario, ponendolo di fronte al dilemma tra il far degenerare la trattativa in una lite da osteria ovvero aumentare in modo consistente l'offerta. E' offensivo offrire 100 euro a risarcimento dei gravissimi danni subiti dal mio cliente = O offri molto di più, o mi metto ad urlare e mando a monte la trattativa.
2. Detto di osservazione giuridica confliggente con le proprie tesi è sinonimo roboante di infondatezza dell'eccezione. F. serve a eliminare dal dibattito un argomento pericoloso e probabilmente fondato. E' offensivo che tu eccepisca la mancanza di causa del patto collettivo = se fosse vero quel che tu dici, io avrei torto e questo non intendo accettarlo.

Manifesto:agg. vd. manifestamente

Manifestamente: avv. Indiscutibilmente. Non bisognevole di argomentazione o prova, essendo la verità della proposizione coglibile immediatamente. F. serve a evitare la difficilissima dimostrazione dell'ovvio (manifestamente, 1 + 1 = 2),  ovvero ad aggirare l'onere di argomentare una affermazione in realtà bisognosa di argomentazione, inducendo l'uditore a considerare l'affermazione come FP. Tizio è manifestamente privo di legittimazione passiva = Sarete certamente d'accordo che Tizio è privo di legittimazione passiva. L'efficacia dell'avverbio, usato ed abusato, pare fondarsi sulla sensazione di disagio che prova un uditore ad ammettere di non comprendere qualcosa che l'oratore afferma essere immediatamente comprensibile a chiunque, disagio che può spingere l'uditore a consentire con l'oratore al fine di sentirsi ugualmente intelligente. Scarsamente utile nelle arringhe: poiché i giudici considerano tutti gli avvocati idioti, difficilmente scatta il meccanismo emulativo.
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martedì, 06 novembre 2007
La vera natura dell'allarme sociale

In sezione penale tutto è attivo e sensibile.
Tutto è allarmato a causa dei reati di allarme sociale.
Non è granché come foto, ma dimostra il valore ontologico del problema della criminalità.




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mercoledì, 10 ottobre 2007
Ma cosa fanno gli avvocati?

Oggi sono andato a pranzo con una mia amica con cui tempo fa avevo fatto una causa. Dice che deve parlarmi.
Il problema è il cliente che avevamo seguito assieme in quella causa.
Dopo aver ottenuto un 700 (confermato in reclamo), non contento del risultato il cliente  ottenuto vuole portare tutto in penale. La collega/amica gli fa notare che i profili penali sono ad essere generosi, evanescenti e che comunque lei non fa penale. Gli indica, così, un collega penalista che, udito il caso, emette un giudizio ancora più negativo sulla configurabilità di ipotesi di reato.
Insomma, tira e molla, il cliente non è contento e così la mia amica rinuncia al mandato.
"Ma ti ha pagato?" faccio io, immaginando la risposta.
"No " (ovvio)...
"Ti avevo detto di farti asseverare la notula..."
"Ma l'ho fatto! E ho fatto fare a Pinca  (altra collega) il decreto ingiuntivo...."
"E te l'ha opposto?"
"No...ma...."
"Ma cosa? Eseguilo e finita là"
"No, ecco, era di questo che volevo parlarti..."
E' nervosa.
"Ma ti ha fatto l'esposto all'ordine?"
"Si"
Ahhhh, il grandissimo figlio di puttana. Non oppone il decreto (perché non avrebbe nulla da dire), ma fa esposto all'ordine... bastardo pezzo di merda.
"Scusa e di cosa ti accusa? Di aver vinto la causa in cautelare?"
"Bhé, ti faccio vedere" e mi passa l'esposto che l'ordine gli ha dato perché predisponga le sue difese.
Scorro un po' lo sgrammaticato scritto e.... mi metto a ridere come un deficente.
Qual'é la colpa della collega?
Ella non ha fatto nulla se non scrivere qualche atto e andare ad un paio di udienze. E per questo intende esser pagata? Non è proprio testuale, ma quasi. L'avvocato non mi ha dato la soddisfazione di vedere i miei avversari rovinati.
Già. Scrivere atti e fare udienze è un passatempo: i veri avvocati fanno altro.
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lunedì, 08 ottobre 2007
Marcato e non marcato.

Ci sono delle letture che fanno male, che intossicano.
Le letture di linguistica fanno malissimo e inducono a pensieri evidentemente paranoidi.
Ormai, però, il danno è fatto.
E allora, è sensato applicare la distinzione marcato / non marcato anche al diritto?
Ad esempio, il vecchio brocardo ubi lex voluit, dixit non potrebbe venir rivisto e valutato assai criticamente assumendo il quod dictum est come la categoria non marcata e come tale capace di rappresentare / disciplinare  l'intero?
E ancora, l'analogia non potrebbe essere un fenomeno di neutralizzazione contestuale, con emersione della categoria non marcata?
Se avete qualche idea, gradite provocazioni; altrimenti gradito il nominativo di qualche buon strizzacervelli.


postato da: etienne64 alle ore 13:33 | Permalink | commenti (11)
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