giovedì, 23 aprile 2009
Ma porca pupazza ..........

Questo post doveva essere dedicato a descrivere cosa prova un avvocato quando perde: l'ira iniziale (ma questi non capiscono un cazzo! ma in che mani siamo!), il successivo gelo che ti si insinua (ma forse ho sbagliato io, dove ho sbagliato), il crollo dell'autostima (bravo, bravo, ti senti tanto figo e poi guarda, coglione che non sei altro...) il successivo patetico tentativo di recuperare un po' di dignità (eh ma no, ma obbiettivamente questa sentenza è sbagliata perché bla bla bla) e ,per chiudere in bruttezza, il senso di vuoto finale in cui non ti arrabbi più, non ti insulti più e semplicemente stai a guardare il cielo nuvoloso fuori dalla finestra.
Avrei voluto raccontare di come tutto ciò sia particolarmente intenso se la sentenza è di Cassazione, perché non puoi nemmeno consolarti dicendo che impugnerai. Fine, partita finita (salvo il rinvio, ma non è questo il caso che oggi mi rallegra).
Ma poi quasi distrattamente, clicchi "Scarica posta" e da Cassazione.net (si, quelli che oggi mi hanno dato torto e non capisco ancora perché) ti arriva la seguente:

Egregio dottore in Giurisprudenza,

le scriviamo per proporle i nostri servizi didattici e burocratici per ampliare le sue possibilità di esercizio della professione di avvocato.

Come lei saprà, in base al decreto legislativo n° 96/2001, chi è abilitato ad esercitare la professione di avvocato in uno degli stati membri dell’Unione Europea può iscriversi all’Albo italiano come avvocato "stabilito" ed esercitare la professione per tre anni, per poi essere regolarmente integrato nell’Albo professionale senza sostenere alcuna prova d’esame.

Noi le proponiamo di omologare la sua laurea con quella spagnola e iscriversi all’Albo spagnolo, per entrare nel quale non è prevista una prova di ammissione.

In questo modo lei avrà due grandi vantaggi:
• conseguirà un doppio titolo di studio e potrà occuparsi anche di questioni legali
   relative ai rapporti tra Italia e Spagna
• eviterà l’alea e il rigore dell’esame italiano di abilitazione.

Può usufruire di questa opportunità solo fino al 30/10/2011, perchè a partire da tale data entrerà in vigore la legge 34/2006 che istituisce anche in Spagna l’esame per l’accesso alla professione di avvocato.

Per maggiori informazioni, la invitiamo a cliccare qui

Eh no, porca di quella mignotta fetente bastarda cornuta della mia sorte avversa, questo no!
Ok, mi avete bastonato (si, si, ho capito, a gennaio eravate già oltre quota 4000, ma non è un ragionamento) e va bene (si fa per dire), ma mi dite pure che potevo diventare avvocato più comodamente che a Catanzaro???????? (Io sono diventato procuratore a Trieste, giusto per chiarezza, e al primo colpo).
Posso citare Catullo - confesso che non stavo pensando ad "odi et amo" , ma al meno noto "irrumabo et pedicabo vos" - o, per l'alta dignità dell'ufficio che rivesto, dovrei limitarmi a dire che non appare del tutto condivisibile che per tramite dei servizi informativi del Supremo Organo Nomofilattico nonché Suprema Corte di Cassazione si faccia pubblicità a coloro che agevolano l'elusione delle norme circa le abilitazioni italiane?

Aggiornamento. Mi segnala un anonimo collega penalista (vedi sotto nei commenti) che ho preso una topica. Cassazione.net non c'entra niente con la Cassazione quella vera.
Ha ragione, ho controllato.
Ma porcaccia, non solo ho toppato il ricorso (quattro anni fa), ma ho toppato pure la lagna, unica residua consolazione che mi restava.....
Vabbé, meno male che domani è sabato.


  




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martedì, 21 aprile 2009
Il processo telematico nel suo aspetto pratico

Qualche giorno fa la solerte segretaria aveva raccattato in cancelleria una  memoria di costituzione contraddicente ad un ricorso che avevo depositato tempo fa. Siccome è una roba di mobbing le produzioni documentali dell'avversario, come le mie, sono imponenti. Fra le varie cose depositate c'é pure un DVD.
Vabbé, dico alla solerte segretaria, fai copie di tutto e anche del DVD che sono curioso di vederlo.
La faccenda però è più complicata del previsto.
Per ottenere copia informatica del DVD è necessario essere autorizzati dal giudice (e perché, boh?, mi sfugge qualcosa, comunque, tant'è), aspettare un bel po' di tempo dacché a ciò deve provvedere una apposita ditta e, dulcis in fundo, pagare una slavinata di soldi (non ho ben capito se siano 300 o più euri, in aggiunta alle marche per le copie dei documenti cartacei).
Siccome l'udienza è prossima decido di limitarmi a visionarlo, contando sul fatto che, almeno la visione, sia gratis.
Scopro che la visione è sì gratis, ma senza l'audio.
Come senza l'audio? Eh sì, perché non abbiamo le casse per il computer, dice la cancelliera.
Ah.
Telefonata al collega avversario che gentilmente mi promette di portarmi una copia del DVD in udienza.
Più o meno risolto, salvo che il DVD non riesco a sentirlo prima dell'udinza e quel che mi interessava è quel che era stato detto nell'occasione dei fatti ripresi e riprodotti nel DVD.
Ma è un falso problema. La copia del DVD ce l'ho.
Come ce l'hai, se fino ad adesso ti sei lagnato di non averla?
Eh, belli miei, perché ho detto di avere non la copia informatica del DVD, ma la fotocopia del DVD.
Quella ce l'ho. E' lì, nel mio fascicolo, un po' scuretta, ma comunque, c'é la fotocopia del dischetto (fronte e retro).
Riguardo i tre volumoni del  Trattato di Diritto Civile di Galgano che mi sono appena golosamente comprato e concludo che, davvero, non ho capito niente di come si fa 'sto mestiere.




postato da: etienne64 alle ore 19:35 | Permalink | commenti (9)
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venerdì, 27 febbraio 2009
Lo sciopero virtuale by Sacconi

 

Dal sito del governo.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scioperi_delega/schema_ddl_sciopero.pdf

Ecco il testo.

Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di
lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

Articolo 1
(Revisione della legge 146/1990 e successive modifiche in settori o attività che incidano
sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)
1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone
relazioni industriali, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a
realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero
e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

Un anno è un bel po' di tempo. Suppongo che questo sia un "segnale" per consentire al sindacato di interloquire ampiamente sulla cosa.
Vorrei notare un aggettivo che non mi piace: "buone".
Le relazioni industriali sono un fatto (datori e lavoratori interagiscono) che l'ordinamento ritiene sufficientemente desiderabile da consentire che avvengano.
Cosa mai sarebbero delle relazioni "buone" e, sopratutto, cosa sono le relazioni "cattive", ovvero quale sia il parametro per giudicare le relazioni come buone o cattive?
Tradizionalmente, le relazioni ind. sono state considerate come il regno della autonomia privata collettiva. Si dice, insomma, che esistono delle formazioni sociali intermedie tra Stato e cittadino che gestiscono meglio di quanto saprebbero fare  sia lo Stato, sia i singoli consociati, certi problemi. Pertanto, si lascia che il problema sia da queste formazioni gestito, limitando l'intervento statale (leggi) a creare una cornice entro cui queste relazioni possano avvenire.
Storicamente, ci fu un regime che, invece, pensava che lo Stato dovesse fare molto di più e cioé gestire quasi in prima persona la faccenda. Questo regime fu quello fascista. E la ragione per cui il fascismo optò per un penetrante controllo delle relazioni industriale non fu perché i fascisti erano "cattivi", ma perché si assumeva che le associazioni private (sindacati e associazioni datoriali) non dessero adeguate garanzie di indirizzare la produzione verso quell'interesse collettivo di rango superiore costituito dalla "produzione nazionale".
Ora, credo che il dettato del d.d.l. in realtà, come spesso avviene con le leggi dei governi Berlusconi, non sia del tutto coerente con queste assunzioni neocorporative. Però è bene notare un certo spirito corporativistico nell'incipit del d.d.l. Le relazioni ind, debbono essere "buone": non riesco ad immaginare altro metro per stabilirne la "bontà", se non quello dell'interesse superiore della produzione nazionale.


2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi da
valere altresì come principi ispiratori per gli accordi e codici di autoregolamentazione
ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di
sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di
circolazione:
a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di
organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado
di rappresentatività superiore al 50 per cento. Per le organizzazioni sindacali che
non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell’istituto del referendum
preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo
sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicono il referendum
siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività
superiore al 20 per cento. In quest’ultimo caso la legittimità dello sciopero è
condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo
sciopero;

Questa, direi, è la novità più rilevante del d.d.l.
Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: la legislazione premiale o di sostegno per i sindacati più grossi non è una invenzione di Sacconi, ma è l'essenza stessa dello Statuto dei lavoratori (o almeno del titolo III dello stesso).
Dallo Statuto esce una griglia di tre livelli di tutela:
a) sindacati sfigatissimi, che non possono né vantare i diritti del titolo III (RSA, permessi sindacali, bacheche e cose del genere), né disporre della tutela di cui all'art.28 (repressione della condotta antisindacale); possono però spingere i loro iscritti a scioperare.
b) sindacati nazionali a medio tasso di sfiga:  possono azionare l'art.28, non hanno i permessi e le altre prebende del titolo III;
c) sindacati Goldplus che hanno tutto. I famosi sindacati "maggiormente rappresentativi".
E l'idea della soglia minima funziona anche, e più rigidamente, nel pubblico impiego: o raggiungi una certa soglia, oppure manco ti faccio sedere al tavolo delle trattative.
Per cui non è scandaloso che la legge consideri alcuni sindacati più belli di altri e trova ragione nella esigenza di poter disporre di interlocutori "stabili". Sapere, insomma, con chi parlare.

Quello che fino ad adesso TUTTI i sindacati avevano, invece,  era la possibilità di spingere i loro iscritti a far sciopero e, se lo sciopero funzionava, acquistare (almeno nel privato) una posizione di forza tale da sedersi al tavolo delle trattative; se riuscivano a stipulare un qualche contratto anche aziendale, entravano nell'empireo dei sindacati super fighi (magari con qualche problema per il 28, vedi sindacato dei Sudtirolesi, ma vabbè)

Insomma, una organizzazione neocostituita poteva sperare di far carriera: un esempio celebre è l'Orsa, interessante esempio di sindacato di mestiere ( da noi i sindacati sono di categoria) che dagli e ridagli è arrivata a sedersi al tavolo della contrattazione nazionale.

Il sistema proposto, invece, pare sostanzialmente congelare o, quantomeno, rendere assai più difficile la "carriera" di un neonato sindacato.

Dice: ma è quello che vogliamo, non se ne può più delle micro sigle che fanno un casino indegno.

Si, vero, hanno rotto le palle. Ma il problema vero è quello della titolarità del diritto di sciopero.
E' un diritto della personalità, come sosteneva Mengoni, o è un diritto strumentale attribuito alle OO.SS.?

Ora, attribuire, sostanzialmente, alle OO.SS. maggiormente rappresentative le redini dello sciopero pone un secondo problema e cioè quello della democraticità delle scelte sindacali.

Storicamente, il 39 Cost. non è mai stato attuato per il cospirare di due istanze completamente diverse: da un lato, la CISL non voleva le Rappresentanze unitarie perché, se le Rappresentanze fossero state formate come vuole la Cost. e cioé su base proporzionale, la CGIL avrebbe giocato a quello che ha tutte le briscole in mano; dall'altro lato, la CGIL aveva i suoi (più che fondati) timori che al momento della concessione della personalità giuridica, Scelba (eh sì, erano quegli anni...) avrebbe eccepito che un sindacato "bolscevico" non era sufficientemente "democratico".
Così, il 39 restò lettera morta e tutto andò avanti su un compromesso per cui il sindacato era totalmente libero di organizzarsi come meglio credeva e non doveva rispondere a nessuno (salvo agli iscritti, e il tutto in modo piuttosto blando); di contro, il lavoratore aveva un nucleo di diritti intangibili allo stesso sindacato, diritti che potevano essere azionati anche oltre e per certi versi contro i desiderata sindacali.
Il d.d.l., invece, spoglia de facto il lavoratore del diritto allo sciopero e, mi pare, rompa quell'equilibrio tacito su cui si sono rette le relazioni industriali italiane negli ultimi 50 anni.
Quel che il d.d.l., insomma,  non riesce a risolvere è il conflitto tra sindacato e lavoratore. La cosa potrebbe funzionare (suppongo) se il 39 venisse attuato perché la "base democratica" necessaria ai sindacati riconosciuti agirebbe da luogo di composizione dei conflitti tra sindacato e lavoratori.
Ma, in mancanza del 39, il sindacato può fare tutto e i lavoratori non possono, praticamente, dire e sopratutto, non possono adottare alcuna azione dotata di una qualche efficacia alterativa a quella del sindacato.

Ho detto che la legislazione premiale del sindacato non è uno scandalo.
Però attenzione, è una questione di misura.

Per l'art.3 della Carta del Lavoro del 1927
"L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte alle Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributo e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico"

Insomma, favorire certi sindacati a discapito di altri può essere legittimo a condizione che la discriminazione, oltre a non superare l'etereo limite della ragionevolezza, non arrivi a svuotare, almeno di fatto, il diritto di azione sindacale.

In tutto questo vi è anche un altro problema e cioé la definzione di settore. Nel commentare la riforma del 2000 alla 146 Vallebona (La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, a cura di Vallebona, Miscione e Menghini,Padova Cedam) notava che l'idea di consentire la proclamazione solo a i sindacati più rappresentativi e/o dietro referendum era stata ponderata e scartata perché "è quasi impossibile sciogliere il nodo fondamentale costituito dalla individuazione della categoria di riferimento".
Il nostro muscolare legislatore odierno però non ci ha ancora detto come vuole risolvere quel problema che 9 anni fa fu giudicato irresolubile.

b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle

regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo
sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o
attività di particolare rilevanza;


Questa cosa della norme dispositive derogabili dalla contrattazione collettiva è stata una delle novità della l. Biagi e che aveva suscitato molto sdegno nel sindacato. In realtà, però, la cosa è assai ragionevole: ai sindacati viene sì dato il potere di regolare una certa materia, ma viene loro tolto il potere di veto non regolando (od opponendosi ad ogni regolamentazione) una certa materia.


c) previsione per via contrattuale dell’istituto dello sciopero virtuale, inteso come
manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione
lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie
professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle
specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal
lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;

Rispetto alla proposta Ichino, qui c'é la previsione della possibile obbligatorietà dello sciopero virtuale.
Il che, come spesso avviene, non è un male assoluto. Potrebbe essere uno strumento per dare una qualche voce a quelle categorie che non possono scioperare (militari, forze di polizia, addetti alle centrali nucleari etc etc).
Però.... però il problema è la lista delle belle che amò il padron mio.
La 146/90 aveva ravvisato il contemperamento degli opposti interessi nella categoria delle prestazioni "essenziali" delegando alle parti sociali la definizione delle prestazioni essenziali, salvo interventi esterni in caso di mancato accordo.
Qui, invece, pare che l'idea sia predefinire certe prestazioni come essenziali e vietare, rispetto a queste prestazioni, lo svolgimento dello sciopero. Vale a dire, delle due libertà in conflitto una, quella di scioperare, viene totalmente subordinata all'altra. Ripeto, non che sia impossibile effettuare una comparazione di beni in gioco, tanto che già adesso ci sono lavoratori (pochi) esclusi da diritto di sciopero. Quel che quantomeno stupisce e sinceramente preoccupa è l'ampiezza della faccenda. E che fa sorgere seri dubbi di costituzionalità.



d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello
sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello
sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e
conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente
delega;

I giochetti sull'effetto annuncio o sulla revoca anticipata dello sciopero sono sostanzialmente giochetti in mala fede. Non credo che nessuno potrà lagnarsi di non poter combattere slealmente.
2
e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e
la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti
proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi
che incidano sullo stesso bacino di utenza;

f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle

prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;
g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa,
anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di
lavoro di cui al successivo articolo 3 la quale può avvalersi, a questo specifico fine
e ferma restando l’esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di
strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
nell’ambito delle loro competenze istituzionali;
h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione
per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l’adozione
della ordinanza di precettazione;
i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta
informazione all’utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli
strumenti e gli organi di comunicazione di massa;

j) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore
produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del
diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione;

Che gli scioperi anomali fossero censurabili, lo si sapeva già dagli anni '70 a seguito delle famose pronunce della Cassazione sugli scioperi a scacchiera.
Se il Governo vuole tipizzare alcune forme di sciopero scorretto, non credo che ci sia niente di male. Poi bisogna vedere cosa combinano, of course

Articolo 2
(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio
di cui alla legge 146/1990 e successive modifiche)
1. Il Governo è altresì delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime
sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul
conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti
sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi
spontanei, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti
delle imprese o amministrazioniche erogano i servizi e delle organizzazioni
sindacaliproclamanti in considerazione della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, della violazione dell’invito della Commissione ai sensi
dell’articolo 13, lettere c), d), e) e h), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;

b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che
si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto
collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all’articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle
motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di
denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 euro.

Allora,
a) imprese e amministrazioni. Di cosa sono responsabili queste se subiscono uno sciopero? Del fatto di non aver adeguatamente informato l'utenza. In realtà, per definizione, il datore avrà tutte le colpe, ma lo sciopero lo subisce.
b) le organizzazioni sindacali. Ahhhh..... Allora, per la 146/90 l'OO.SS. che proclama a capocchia uno sciopero è punita con:
- la sospensione dei permessi retribuiti e/o
- la devoluzione dei contributi sindacali "comunque trattenuti" e nel limite massimo di 50 milioni di lire all'INPS.
Infine, il sindacato "cattivo" può essere escluso dalle trattative.
Partiamo dall'ultima. E' una fesseria. Notava, se ricordo bene, Pera che se un sindacato ha successo nello sciopero è interesse del datore di lavoro trattare con il sindacato forte, non con quello che conta meno del due di picche.
Le sanzioni economiche a danno del sindacato, poi, possono essere agevolmente aggirate. Sebbene la riforma del 2000 abbia tenuto conto dei risultati del referndum del 1995, nulla vieta ai lavoratori di "bloccare" la delega ai sindacati, pagare di tasca e poi riattivare la delega il mese dopo.
Per questo motivo, già nel 2000, fu introdotto un comma 4bis all'art.4 della l.146/90 con cui si introdusse la possibilità di sanzionare in via amministrativa i sindacato che non godessero di benefici economici o non partecipassero alle trattative.
c) E arriviamo ai lavoratori. Si rafforzano le sanzioni a carico di questi. Praticamente vengono decuplicate.
Il che crea un curioso rafforzamento del sindacato: o fai lo sciopero come detto dal sindacato, oppure mazzate.
Ok. Ma perché le sanzioni al sindacato, che a questo punto diventa signore e padrone, sono così lievi?
Va solo notato che il sistema sanzionatorio rimane strutturalmente quello della 146/90, con un innalzamento della entità delle sanzioni. Non mi sembra che il d.d.l. "inventi" nulla di particolarmente innovativo.


c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n.146/1990 alle violazioni di cui al
comma 1, lett. i) dell’articolo 1 della presente legge, anche se realizzate da soggetti
che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali

E' mostruoso. Semplicemente mostruoso.
Se nei s.p.e. una qualche ragione per comprimere i diritti costituzionali pure c'è, mi spiegate come fate a comprimere il 40 anche in settori che con gli s.p.e. non c'entrano nulla??????
Potrei sbalterare un sacco: ma questo comma è la cosa più terrificante di tutta la faccenda.


d) affidamento alla Commissione per le relazioni di lavoro del compito di irrogare le
sanzioni di cui ai capi che precedono;
e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative..

E perché, come le riscuoti normalmente le sanzioni amministrative?

Articolo 3

(Commissione per le relazioni di lavoro)
1. La Commissione di Garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto
di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è
denominata Commissione per le relazioni di lavoro.
2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l’effettività del sistema di relazioni
industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la
Commissione per le relazioni di lavoro ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla
attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per
l’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l’incidenza e l’effettivo
grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire
al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio
sull’andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa
prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e
simmetria informativa nelle relazioni industriali.
3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al
comma 2, lett. a), del presente articolo la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e
criteri elaboratori dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di
iscrizione sindacale.. Nell settttore pubblliico restta ferma lla diisciiplliina viigentte iin matteriia dii
rappresenttattiiviittà siindacalle..
4. La Commissione per le relazioni di lavoro è composta da un numero massimo di cinque
membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Per l’esercizio delle proprie funzioni la Commissione per le Relazioni di
Lavoro si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall’articolo 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, delle strutture centrali
e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’ambito dei
4
loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione per le relazioni di
lavoro è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione
organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C ,9 di area B e1 di
area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In detta dotazione organica è
inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui
all’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83 alla data del 24 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli
della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle
amministrazioni di provenienza..
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,3 e 4 si applicano dalla data di scadenza del
mandato dei commissari della Commissione di Garanzia in carica all’atto dell’entrata in
vigore della presente legge.

Articolo 4
(Comunicazione della proclamazione di sciopero)
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui
all’articolo 8, nonché alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo 12».

Articolo 5
(Disposizione finale)
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 il Governo può tener conto , nel
rispetto di principi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comune resi al Governo
da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 1
e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
3. Coerentemente agli obiettivi e ai criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è
altresì delegato ad apportare all’ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e
integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di



Auf, sono stanco.
Ho buttato là alcune impressioni a caldo, senza star tanto a pensarci.
Adesso, se avete voglia, a voi.
P.s. La faccenda è seria, se mi è consentito notarlo.

 

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venerdì, 27 febbraio 2009

Lo sciopero virtuale by Ichino

Il testo del d.d.l. è tratto dal sito del Senato http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/32647_testi.htm

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contratto collettivo istitutivo e nozione
di sciopero virtuale)

    1. I contratti collettivi di qualsiasi livello possono attribuire alle organizzazioni sindacali firmatarie la facoltà di proclamare lo sciopero virtuale.

    2. Ai fini della presente legge, si intende per sciopero virtuale quello che, senza produrre alcuna sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità aziendale, comporta:

        a) la cessione, da parte del lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo corrispondente alla durata dello sciopero stesso al fondo di cui all’articolo 3; ai fini della determinazione del suddetto credito, salva diversa disposizione contenuta nel contratto istitutivo, non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali mensilità aggiuntive o trattamento di fine rapporto;

        b) l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare il pagamento in favore del fondo di cui all’articolo 3 dell’importo ceduto dal lavoratore, maggiorato di un importo di pari entità, ovvero di entità diversa, come determinata dal contratto istitutivo o dall’accordo aziendale che disciplina la materia.

Vabbè, tutto piuttosto chiaro. Lo sciopero "virtuale" non è uno sciopero, ma è semplicemente l'attribuzione in via pattizia collettiva di un diritto potestativo al lavoratore di obbligare il datore di lavoro ad eseguire una prestazione patrimoniale in pro del fondo di cui all'art.3. Condizione parrebbe di esercizio di tale diritto è la cessione al medesimo fondo di una somma da parte del lavoratore pari ad un giornata di paga, al netto delle retribuzioni differite (13°, 14° e compagnia).

Verrebbe da chiedersi perché serva una legge: la cosa parrebbe rientrare nell'autonomia privata ex art.1321 c.c.. In reatà, probabilmente, la legge serve per dare titolazione causale ad una prestazione, quella datoriale, che altrimenti resterebbe probabilmente sine causa e come tale ripetibile. In mancanza di una causa economica reale, la legge tappa il tutto e da puntello (stampella?) causale al versamento fatto dal datore di lavoro.


Art. 2.

(Contenuto del contratto collettivo istitutivo)

    1. Il contratto collettivo istitutivo dispone:

        a) le modalità di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale;

        b) la destinazione delle somme versate al fondo di cui all’articolo 3 a finalità di progresso civile o di solidarietà sociale di cui all’articolo 3, comma 5, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché a iniziative di pubblicizzazione delle ragioni delle parti nella controversia.

    2. La destinazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 3 rivenienti da uno sciopero virtuale può essere variata mediante accordo aziendale tra il datore di lavoro e l’organizzazione sindacale che ha proclamato l’agitazione. Quando l’agitazione è proclamata da una pluralità di organizzazioni sindacali, l’accordo aziendale che varia la destinazione delle relative risorse rivenienti è sottoscritta da tutte le suddette organizzazioni.

    3. Salvo diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile, lo sciopero virtuale può essere proclamato da una o più organizzazioni firmatarie, in riferimento alla generalità o a una parte dei lavoratori dell’azienda o del settore.
    4. La proclamazione dello sciopero virtuale avviene, mediante comunicazione ai lavoratori interessati e alla direzione aziendale, o all’associazione imprenditoriale di categoria competente quando l’agitazione si riferisca a una pluralità di aziende, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui lo sciopero produce gli effetti di cui al comma 2 dell’articolo 1. I lavoratori che intendano aderire allo sciopero virtuale ne danno comunicazione alla direzione aziendale, di regola con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data per la quale esso è proclamato. La comunicazione può essere data in forma scritta, anche in forma telematica, secondo le modalità determinate dal contratto istitutivo.
    5. Lo sciopero virtuale può essere proclamato in corrispondenza o no con la proclamazione, da parte di altre organizzazioni, dello sciopero nella sua forma tradizionale, con relativa astensione dal lavoro.
    6. L’adesione allo sciopero virtuale comporta l’accettazione, da parte del lavoratore, di tutti gli effetti derivanti dall’applicazione del contratto collettivo istitutivo, nonché gli effetti derivanti dalla presente legge per quanto non previsto dal contratto stesso.
    7. Salva diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo istitutivo, il versamento da parte del datore di lavoro al fondo di cui all’articolo 3 delle somme di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), deve avvenire entro sette giorni da quello per il quale lo sciopero virtuale viene proclamato.

Ichino è convinto (lo sostiene ne Il contratto di Lavoro, in Tratt. Cicu Messineo, Milano, Giuffré 2003, vol.III pp.165 e ss.)  che non sia condivisibile l'opinione prevalente secondo cui non è necessaria una proclamazione formale dello sciopero e ciò, a detta di Ichino, perchè, quantomeno per obbligo di buona fede ex art.1375 c.c., un "preavviso" deve essere dato.

Finché parliamo di buona fede, potrei pure essere d'accordo (anche se ricordo una critica piuttosto severa ad una robetta che avevo scritto sblaterando di buona fede nei rapporti sindacali). Il punto, però, essenziale è che la proclamazione dello sciopero non  è un elemento costitutivo del diritto. Il che comporta che uno sciopero proclamato senza alcun preavviso resta uno sciopero  con tutti gli annessi e connessi costituzionali. Al limite, il datore di lavoro avrà azione contro i lavoratori per i danni conseguenti alla violazione dell'obbligo accessorio di buona fede, ma non potrà agire deducendo a fondamento di qualsivoglia sua pretesa (ad esempio, disciplinare) lo sciopero in sé. E questa è la difficoltà quasi insuperabile (almeno, così credo) di licenziare uno perché ha fatto uno sciopero balordo. La violazione degli obblighi accessori normalmente non è mai così grave da giustificare un licenziamento.

Però, poiché lo sciopero virtuale non è uno sciopero, la legge può fare quel che più le aggrada e quindi, Ichino implementa in questo disegno di legge le sue idee sul punto (non pago di essersi autocitato nella relazione accompagnatoria).

Insomma, se lo sciopero virtuale sta e cade nel contratto collettivo istitutivo, nulla vieta di obbligare a fare tre saltelli a destra e due per aria con piroetta finale prima di esercitare il diritto potestativo. Per lo stesso motivo, la disciplina pattizia può imporre oneri di proclamazione. Anche perché, alla più sporca, semplicemente non si verifica l'effetto proprio dello sciopero virtuale: il paron non paga la "penale" e il dipendente si becca la paga per la giornata lavorata. Una tragedia, praticamente.

Il punto fondamentale è però che lo sciopero virtuale NON è alternativo allo sciopero "tradizionale" o meglio, al vero sciopero. I mean: si può continuare a scioperare felici e contenti.

E' un singolare istituto  che la prassi potrà o meno apprezzare, ma che non toglie o elimina lo sciopero quello vero.

Sicché, la vera domanda è: cui prodest? A parte la segnalata probabile necessità di dare giustificazione alla prestazione patrimoniale padronale (e sempre che non si possa sostenere che la causa sta nella composizione del conflitto collettivo, tesi questa tutt'altro che peregrina) perché si dovrebbe fare una legge per una cosa del genere?

Viene un sospetto. Dopo le leggi-quadro, le leggi-manifesto, le leggi-provvedimento sta nascendo una nuova categoria di leggi: le leggi-suggerimento. Esempio di legge-suggerimento: "Bambini, perché non fate merenda in giardino ai sensi della l.30 febbraio 2009 n.1920 art.4?"

Un po' inquietante, invece, è il comma 6. In effetti, il d.d.l. deve risolvere il problema di dare efficacia sul piano individuale all'accordo collettivo rispetto a cui, ovviamente (per libertà sindacale negativa e per la natura dei contratti collettivi delegati), il singolo lavoratore potrebbe sempre dissentire (dacché  i contratti collettivi non possono disporre del patrimonio giuridico del lavoratore). Fin qua, la norma ha senso: se vuoi fare lo sciopero virtuale devi accettare che l'accordo istitutivo sia efficace anche sul piano del tuo rapporto individuale. Insomma, l'accordo collettivo pare essere una sorta di contratto a cui si può aderire una tantum. Civilisticamente una cosa un po' curiosa, ma nient'affatto irrazionale.

Quel che dovrebbe essere però chiaro è che l'assetto generale dei diritti del lavoratore, sopratutto in punto indisponibilità, non può venir modificato dalla adesione all'accordo quadro sullo sciopero virtuale.

In particolare, nessun accordo collettivo può rendere disponibile diritti altrimenti indisponibili quali, prima di tutto, il diritto di sciopero.

Certamente un patto con cui il lavoratore, ad esempio in cambio di una maggiore retribuzione, rinunci al diritto ovvero ad esercitare il diritto di sciopero (anche per un tempo determinato, c.d. tregua sindacale) è nullo.

A maggior ragione, mi pare, l'adesione allo sciopero virtuale non può comportare il degradamento del diritto di sciopero a diritto disponibile. Sicchè, in ipotesi, pattuizioni del tipo "Se fai lo sciopero virtuale, per X tempo non scioperi per davvero" penso sarebbero del tutto nulle sul piano dell'accordo in sé e del tutto inefficaci rispetto alla posizione individuale del lavoratore.

Il che, tra le altre, renderebbe insanzionabile il lavoratore che intenda passare dallo sciopero finto allo sciopero vero. Se l'esercizio del diritto di sciopero non è negoziabile, io sciopero quando mi pare (purché sia con un po' di altri baldi giovanotti, visto che è un diritto sì individuale, ma ad esercizio necessariamente collettivo).

E così, si ripropone la domanda: a che serve 'sta roba? E' più o meno come la medicina omeopatica: non fa male, ma solo perché è priva di qualsiasi apprezzabile effetto, benigno o maligno che esso sia.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà)

    1. Presso la direzione dell’azienda è costituito un fondo, alimentato dai versamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1, da effettuare mediante accredito su un apposito conto corrente bancario.

    2. La gestione del fondo è affidata a un comitato di gestione, composto da:

        a) un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di cui al comma 1 dell’articolo 1, se presente in azienda;

        b) un membro designato dal datore di lavoro, il quale dispone di tre voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno quattro, due voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno tre, un voto qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano meno di tre.

    3. Il comitato di gestione elegge al suo interno il presidente, cui compete l’esecuzione delle delibere.

    4. Il comitato di gestione delibera, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti alla seduta, la destinazione delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal contratto collettivo applicabile.
    5. Il presidente dà esecuzione alle decisioni del comitato di gestione disponendo del conto corrente bancario di cui al comma 1, mediante firma congiunta con il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione.
    6. Il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione può rifiutare la propria firma sull’atto di disposizione soltanto nel caso in cui esso tenda a finalità differenti rispetto a quelle individuate dal contratto collettivo applicabile. Ogni controversia in proposito è risolta entro trenta giorni con lodo inappellabile da un arbitro unico individuato con le modalità stabilite nel contratto istitutivo o nel contratto aziendale applicabile, oppure, in difetto di disciplina collettiva della materia, designato dal presidente della sezione lavoro del tribunale territorialmente competente, senza altro vincolo di procedura se non quello di sentire, in contraddittorio tra di loro, tutti i membri del comitato di gestione. Le spese dell’arbitrato sono poste a carico del Fondo.

Ah, che libidine, un altro comitato dove infilare elefanti in pensione. Slurp. E se almeno su una cosa padrone ed operai andassero d'accordo, ad esempio dare i soldi a qualcuno che li sa usare tipo Caritas? No, eh? Vabbé.

Art. 4.

(Esenzioni fiscale)

    1. La somma trattenuta al lavoratore che ha aderito allo sciopero virtuale e che è versata dal datore di lavoro al fondo di cui all’articolo 3 non è soggetta ad imposizione fiscale ai fini dell’imposta IRPEF.

    2. Qualora, tuttavia, secondo quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 2, sia disposta la restituzione della somma suddetta al lavoratore, o comunque la sua destinazione a finalità diverse da quelle stabilite dal contratto istitutivo, essa è considerata a tutti gli effetti imponibile sia ai fini contributivi, sia ai fini fiscali.

Pregevole precisazione per evitare aggravi un po' singolari.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Mamma che fretta.

 

Ma questo cosa c'entra con quel di cui si legge sui giornali?

Non lo so, non riesco a mettere le mani sul progetto di legge governativo.

Appeno lo becco, faccio un post analogo a questo.

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lunedì, 16 febbraio 2009
La colica renale nella giurisprudenza

C'é poco da fare: gli avvocati sono esseri superiori. Donne  e uomini di ferro, temprati alle più rudi esperienze e dotati di un fisico semplicemente bestiale.  Ma gli avvocati non erano fini, magari anche troppo, ragionatori, tutta testa e niente fisico? Manco per niente.
No, no, la Suprema Corte di Cassazione, sez. terza penale, all'udienza pubblica del 2.12.2008 ha così deciso:


[...] 3 - Vanno anzitutto disattese le eccezioni processuali

 In ordine alla istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale del 21.4.2008, formulata dal difensore per essere affetto da colica renale (v. sopra n. 2,4), legittimamente la corte salernitana l'ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno  della sua istanza risaliva ad alcuni giorni addietro e che l’istanza medesima non era tempestiva - come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità- la corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire sia perché, secondo certificato medico, comportava soltanto tre giorni di risposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero,  sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno dell’udienza per effetto delle cure e del riposo. [...]


Dal che si capisce che aver avuto una colica renale era solo uno squallido trucchetto del difensore per rinviare il processo e mandarlo verso la prescrizione. L'avvocato, uomo di ferro, dopo una colica renale è fresco e pimpante come un uccellino.

Pel resto, l'orientamento in tema di coliche renali non è nemmeno innovativo: sul punto specifico della colica renale avvocatesca cfr. Cassazione penale , sez. VI, 26 febbraio 2008, n. 24398, Cassazione civile, sez. III, 3.agosto 2005, n.16252, Cassazione penale sez.VI 26 gennaio 2000 n.2387, Cassazione penale , sez. III, 17 luglio 1987  (avrei pure voglia di ficcarci un ex pluriumis, ma non voglio durare la fatica ad approfondire ancora la ricerca)

I dolori "colici" possono giustificare un rinvio dell'udienza solo nel caso in cui siano accompagnati da una gravidanza al nono mese:

Costituisce legittimo impedimento, idoneo - ove sussistano gli ulteriori requisiti posti dall'art. 486 comma 5 c.p.p. - ad imporre il rinvio dell'udienza dibattimentale, la deduzione, da parte del difensore in stato di gravidanza al nono mese, di dolori colici addominali, tempestivamente dedotti e documentati.

Così, Cassazione penale, sez.III, 4 maggio 1998, n.6672. Beh, qui c'é di mezzo qualcosa di più, pur residuando il dubbio che uno stato di gravidanza al nono mese, se comporta il divieto assoluto di lavorare per tutti, non valga per gli avvocati: se la collega fosse semplicemente stata incinta,  ma senza dolori "colici", il rinvio lo avrebbero concesso lo stesso? Boh, ai posteri l'ardua sentenza.

 

Tutto ciò non vale per i comuni mortali, così dimostrando di che tempra sono fatti gli avvocati:

La rimessione in termini - quando il mancato rispetto del termine dipenda da caso fortuito - è applicabile anche nel processo esecutivo, nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatorio senza sua colpa dal termine impostogli per il versamento del residuo prezzo ai sensi dell'art. 587 c.p.c. in tema di vendita forzata (nella specie, il termine, di trenta giorni, era stato superato d'un sol giorno, e il versamento era stato accompagnato da certificato medico attestante una colica renale che aveva comportato riposo e cure proprio negli ultimi giorni del termine).

come ebbe a specificare il Tribunale di Terni il 19 maggio 2005.

Genericamente, per i lavoratori non togati, il concetto di inabilità temporanea assoluta è ben più lato:

Ai fini della attribuzione della rendita INAIL per inabilità temporanea assoluta derivante da (infortunio o) malattia professionale, la nozione di impedimento - di cui all'art. 68 del T.U. n. 1124/1965, include oltre alla impossibilità fisica della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con esigenze terapeutiche dell'assicurato, posta l'assimilazione alla malattia professionale dell'esigenza prevenzionale ad essa correlata.

Disse Cassazione civile , sez. lav., 23 giugno 2005, n. 13479, mica mio cugino Bartolo (e qui, credetemi, potrei ben dire ex plurimis).

Ehh, mica storie, Superman mi fa una sega, mi fa.


 

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venerdì, 23 gennaio 2009
L'apprendista, il modus tollens e mia suocera .

23012009307Un argomento che abbia questa forma si chiama sillogismo ipotetico misto; in questo caso, dove viene negato il conseguente, si è di fronte ad un "modus tollens".

Che si potrebbe dire così:
se P implica Q (se P allora Q)
Non Q (Q non è vero)
ergo Non P (P non è vero)

Esempio:
Se l'incidente è stato causato dall'ubriachezza di Tizio (P), allora nel suo sangue si dovrebbero trovare tracce di alcool (Q)
Non abbiamo trovato tracce di alcool nel suo sangue (non Q)
Quindi l'incidente non è stato causato dall'ubriachezza di Tizio (non P)
(Argomento I)

Sarete quindi d'accordo che:
Se un contratto di lavoro è un apprendistato allora ci deve essere una attività di formazione professionale da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro non ha svolto attività di formazione
Ergo, il contratto di lavoro non è un apprendistato.

(Argomento II)

Sappiate pure che buona parte delle cause di apprendistato vengono decise sulla base di questo ragionamento e che tutto il problema sta nel verificare se il datore di lavoro abbia o non abbia svolto adeguata attività formativa.

Siete tutti d'accordo? La logica è con voi?
Bene. Converrete allora anche sulla seguente:

Se Tizio lavora, allora deve percepire la paga
Tizio non ha percepito la paga
Tizio non ha lavorato
(Argomento III)

La logica imporrebbe, pertanto, di rigettare tutte, ma proprio tutte le domande di pagamento delle retribuzioni: caro lei, il modus tollens costringe questo Tribunale a respingere
le sue domande. Ma io non so come mangiare. Abbia pazienza, la sua pagnotta annichilisce di fronte al modus tollens e, mi scusi, io devo andare a fare la spesa.

Qualche depravato, tuttavia, potrebbe sostenere che l'argomento (III) è sbagliato.
Però, dovrebbe anche spiegarmi perché, invece, l'argomento (I) è manifestamente corretto.
Il depravato, tuttavia, penso abbia ragione.

Dov'é l'errore?

Per aiutarvi, due, anzi tre, indizi.
1. Lo stesso errore che inficia (III) inficia (II), ma (I) non è affetto dall'errore di (II) e (III)
2. Mia suocera dice sempre "Se i deliquenti i va in giro, alora le legi non le servi a gnente".
3. Mia suocera ha sempre e comunque torto, quindi (2) è falsa.







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giovedì, 11 dicembre 2008
Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore di Paolo Borgna

Di solito, magistrati e avvocati mugugnano l'un contro l'altro. Talora, si rendono conto di essere perfettamente complementari e così parlano del loro specchio.
Non è un compito facile, dopo Calamandrei.
Borgna però, con un po' di incoscienza ci prova e, tuttosommato, riesce a fare una cosa graziosa.
Il libretto si atteggia come una bonaria paternale di un vecchio magistrato ad un giovane uditore che si è lasciato sfuggire un moto di stizza nei confronti dei petulanti avvocati. E così inizia a ricordare gli avvocati eroi: dal poco ricordato Fulvio Croce, Presidente dell'ordine degli Avvocati di Torino, nominato d'ufficio difensore di vari brigatisti e dalle BR e assassinato per aver continuato la difesa dei suoi assistiti, a Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, assassinato per aver svelato i tramacci di Sindona. non senza dimenticare altri avvocati martirizzati dal fascismo.
Nel capitolo seguente, Borgna ricorda al suo giovane uditore l'importanza della dialettica
e quanto si può imparare da un avversario determinato, esemplificando il discorso con utilmente raccapriccianti esempi di processi "popolari"; il libretto prosegue illustrando, con riferimento specialmente al processo penale, le difficoltà dell'avvocato e i travagli dello stesso; infine, nell'ultimo capitolo, inevitabilmente, la riflessione cade più che sulla avvocatura, sulla magistrratura e sui rischi che questa corre e di come, tuttosommato, l'avvocatura sia e resti il miglior alleato del magistrato.
Il libro è indubbiamente piacevole e, non posso negarlo, dopo averlo letto, ho provato sincera gratitudine nei confronti del dott. Borgna. Dopo aver discusso con un cancelliere di tempi di consegna delle copie, fa piacere che un magistrato ci dica che non siamo delle merdacce.
Dicevo all'inizio che il compito che si è assunto Borgna è, dopo Calamandei, difficile.
Effettivamente, Borgna è pesantemente tributario di Calamandrei non solo nell'impostazione generale (parlo del mio complemento per parlare alla fine di me nella assoluta convinzione della necessaria presenza di entrambi), ma anche nel modo di affrontare il problema. Demerito di Borgna? No, non direi. Gli è che Calamandrei è davvero troppo perfetto da far quasi rabbia: insomma, che dire di più dopo l'Elogio?
E con Calamandrei il problema è costante: come diversamente definire il gesto del giudice che inviata a stringere se non come "dita chiuse a carciofo" o, secondo un aneddoto raccontato da Cacciavillani, in quale altro modo pacatamente, ma con assoluta fermezza, esigere l'attenzione della Corte se non come disse il toscanaccio, quando, ad un Presidente di Cassazione che gli faceva presente che la Corte conosceva perfettamente il fatto ed il diritto, replicò che se la Corte conosceva il fatto ed il diritto, gli avvocati conoscono le sentenze che la Corte ammanisce?
Insomma, Borgna ha fatto un pregevole lavoro e, va detto a sua lode, ha avuto il coraggio di mettersi in inevitabile competizione con uno dei più bei libri mai scritti da gente togata. Forse dal confronto Borgna risulta perdente, ma solo ai punti: il che, visto l'avversario con cui si è confrontato dovrà essere ascritto a sommo onore del temerario scrittore.
C'é un unico neo in tutto il libretto e cioé il continuo riferimento al processo penale, zavorra che l'autore si porta dietro per ovvia deformazione professionale. Certo, la luce e la beltà splendono solo nel processo civile e in quello del lavoro in particolare, ma, insomma, perdoneremo al nostro autore questo peccatuccio, alla fine veniale
.

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lunedì, 24 novembre 2008
I cavilli degli avvocati

E' luogo comune fin esausto dire che gli avvocati sono cavillosi.
Che vuol dire "cavillo"?
Il Devoto - Oli così lo definisce: "Argomento o ragionamento sottile e capzioso, sostenuto in malafede per alterare la verità a proprio vantaggio; pretesto, arzigogolo".
In definitiva, il "cavillo" altro non sarebbe se non uno dei tanti elementi del vasto insieme degli argomenti scorretti.
E' pur vero, però, che molti ragionamenti giuridici appaiono formalmente corretti e la loro negazione muove, usualmente, o da una negazione dei termini del problema o dal voler attribuire alle premesse una portata diversa da quella lecita nel contesto.
Esempio: Tizio e Caio, l'uno all'insaputa dell'altro, versano nel bicchiere di Sempronio una dose del medesimo tipo di veleno (supponiamo, cianuro) e che ogni dose sia sufficente ad accoppare un uomo. Sempronio ingolla il beverone e muore. I manualazzi risolvono il caso notando che Tizio e Caio potranno essere certamente incriminati e condannati per tentato omicidio, ma non per omicidio consumato, dacché non è possibile stabilire quale delle due dosi abbia determinato causalmente la morte del povero Sempronio.
Ma come tentato omicidio se c'é il morto?
Beh, sì, perché
a) il fatto che sia in Tizio che in Caio la volontà omicida fosse altissima non giustifica la condanna per omicidio consumato (semplificando, non si può venir condannati per le intenzioni, salvo casi particolari)
b) perché si possa parlare di omicidio consumato deve esistere un nesso causale (alla Stuart Mill, per capirsi) tra azione e evento (art.40 c.p.).
c) non essendo possibile stabilire se ci sia nesso causale tra azione ed evento e valendo la regola in dubio pro reo, si dovrà equiparare l'incertezza sul nesso causale ad una certezza sull'inesistenza del nesso causale.
La cosa diventa più chiara se si pensa ad un caso un po' diverso.
Tizio e Caio sparano quasi nello stesso momento a Sempronio. Si riesce a stabilire, tuttavia, che Caio ha sparato un secondo prima di Tizio e che il colpo di Caio è stata da solo certamente mortale. Caio risponde di omicidio, Tizio di tentato.
Ovviamente, questa seconda soluzione è resa possibile dal fatto che èpstato possibile determinare quale dei due colpi è stato causa dell'evento.
Tuttavia, credo che più d'uno insorgerà sostenendo che si tratta di cavilli.
"Voleva uccidere Tizio e Tizio è morto, tanto basta". Coerentemente, costui dovrebbe anche ammettere, allora, che se taluno desidera intensamente la morte di una persona e costei muore di un malattia, comunque la morte è ascrivibile a resposanbilità del desiderante. Ma poiché, suppongo, costui non ammetterebbe questa implicazione, dovrebbe pure rivedere il suo assunto iniziale.
"Non si può mica andare in giro a mettere cianuro nei bicchieri altrui, no?" Vero, ma questa azione è di per sé punita come tentativo, non come reato cponsumato, se non si dimostra il nesso causale.
Eh, cavilli. Domanda. Perché non è un cavillo, ma una legittima questione tecnica la seguente questione: E' vero che le automobili con motore diesel sono fatte per viaggiare, ma questa automobile non viaggia perché invece che gasolio hai messo benzina, grippando tutto. Strutturalmente, il problema è simile: si tratta di riconoscere e qualificare le cose. Un tentato omicidio è una faccenda diversa da un omicidio consumato (pur avendo molte cose in comune) e un motore diesel è una faccenda diversa da un motore a scoppio, pur avendo molte cose in comune (sono entrambi motori a combustione interna, e.g.).
Ma, di nuovo, il primo è uno schifoso cavillo, la seconda una ovvia considerazione tecnica.
Ora, può darsi che pure mi sbagli, ma non mi sembra che la soluzione del primo sorprendente caso del doppio tentativo col morto sia logicamente scorretta.
Capita spesso che analizzando le cose un po' più a fondo si ottengano dei risultati sorprendenti e controintuitivi: dal fatto che la terra sia tonda  (assunzione questa fondamentale ad esempio per la navigazione) al fatto che la radice quadrata di un numero negativo dia un risultato, (assunzione questa che fa funzionare, tra le altre i computers)  fra le cose controintuitive ci sguazziamo ogni giorno. E non ce ne scandalizziamo.
Però... però se parliamo di diritto, no, non si ammette che i risultati possano essere controintuitivi o, quantomeno, non così ovvi.
Le leggi debbono essere scritte in modo chiaro, si dice. Già, ma pare che nessuno consideri che una legge scritta in modo molto chiaro, il codice di procedurea civile, è semplicemente incomprensibile a chi non abbia studiato un po' di diritto processuale.
E che qualsiasi testo, quando ci sfrucugli dentro per bene diventa necessariamente ambiguo (come sanno i logici, che, infatti, hanno cercato diinventarsi dei simboli per sfuggire alle inevitabili ambiguità del linguaggio).
Perché, insomma, si ammette di non capire nulla, ad esempio, di caldaie (ed anzi, quasi quasi ce ne si vanta) e, invece, allorché si parla di diritto, tutti, senza aver studiato nulla, dovrebbero essere dei perfetti interpreti della legge (operazione questa ovviamente facilissima per chiunque) e tutto sarebbe facile e luminoso se non ci si mettessero di mezzo gli avvocati e i giuristi (tanto, sono boese cristen, dicevano i contadini tedeschi nel '500)?
Mah.

Aggiornamento.
Oggi sento Prima pagina sui Rai3, mentre sono in macchina.
Un ascoltatore pone la seguente ragionevolissima domanda "Perché la Cassa Integrazione non ce l'hanno tutti'"
La risposta è relativamente semplice: siccome la CIG costa, la CIG viene finanziata con un contributo previdenziale. I contributi previdenziali fanno crescere il costo del lavoro. Per alcuni settori (p.es. il commercio minore, diciamo fino a 50 dipendenti, anche se fino a 200 c'é comunque una strana zona grigia, ovvero per l'artigianato) ovvero per alcune categorie di lavoratori (p.es. gli apprendisti) si ritiene che mantenere il costo del lavoro basso sia preferibile a offrire certe tutele sociali e ciò per favorire un certo tipo di imprese che, diversamente, si teme che non riuscirebbero ad andare avanti con conseguente detrimento dell'occupazione tutta.
Risposta data dal conduttore: Serve una ampia riforma degli ammortizzatori sociali non dimenticando che la CIG è servita pure a togliere le castagne dal fuoco a certe grandi imprese (il riferimento a Fiat è fin palese).
Ora, se lo spirito del "cavillo" è quello di interrogarsi seriamente su come funzionano certi meccanismi, sarò pure arrogante, presuntuoso e quant'altro, ma .... evviva il cavillo! e dannazione a chi fa un frullato di istanze ed emotività inutili.


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lunedì, 17 novembre 2008
La rivoluzione del buon senso.

Rullino i tamburi, squillino le trombe, esulti il popolo tutto !!!!!
Il giorno 11 novembre 2008 le Sezioni Unite di Nostra Cassazione sotto la guida serena ma decisa di San Roberto Preden e dei suoi compagni (Carbone, Vittoria, Vidiri, Felicetti, Segreto, Rordorf, Forte e Amatucci) hanno finalmente messo un punto fermo sulla questione del danno esistenziale.
La notizia corre sulle ali del vento per tutto il reame e, mentre Cendon piange (suppongo) lacrime amare e considera quanto fuggevol sia l'infedel fama e l'umana  e soprattutto giuridica gloria, altri gioiscono e delle savie parole della sentenza traggono gran diletto.
Altri meglio di me canteranno le lodi di Cass. SU 24.3/11.11.2008 n.26972: io qui voglio solo riportare un obiter dictum la cui fulgente bellezza copre financo alcuni punti un po' deboli della sentenza.
Oremus: "Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (art.2 Cost.)".
Il DOVERE DI TOLLERANZA:  nessuna parola poteva, oggi, essere più dolce di questa!!!

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venerdì, 07 novembre 2008
Ex  facto oritur jus ovvero la legge va applicata "a prescindere" (dalla fattispecie)*.

Causa in cui si discute se il ricorrente abbia contratto una lombosciatalgia (mal di schiena, insomma) in ragione dei frequenti piegamenti imposti dalla sua attività di "mulettista" e cioé conduttore di carrello elevatore detto "muletto".
La perfida azienda sostiene che è vero che talora (spesso? boh) il lavoratore doveva spostare a mano merce da un bancale ad uno scaffale, ma che questo lavoro non comportava significative flessioni del tronco perché, grazie al muletto, poteva tenere la merce sempre a livello dello scaffale e così limitarsi a movimenti orizzontali anziché flessori.
Il lavoratore, invece, sostiene il contrario.
Arriva il primo testimone, collega del ricorrente e anch'egli carrellista. Conferma che la merce può essere tenuta a livello dello scaffale.
Domanda del giudice: "Ma quindi esiste un apposito congegno che consente la regolazione delle merce in altezza?"
Il teste si blocca e si innervosisce "Beh, dice, con le forche no?"
"Quali forche, scusi?" "Ehh, le forche del muletto". "Cioé un congegno apposito, se ho capito bene...." "un congegno.... do tochi de fero, bei grosi, quel si, che i va -riprende l'italiano- su e giù".
Mi guardo con la collega avversaria che, per quanto seccata da come stia andando la testimonianza, sta facendo sforzi sovrumani per non ridere.
"Giudice" dice la collega "il muletto è chiamato anche carrello elevatore...."
"Questo lo so, avvocato" replica il giudice stizzito "ma io devo capire se esista un congegno che regoli l'altezza della merce o meno."
La collega si guarda la punta delle scarpe.
Io bofonchio un "Del caso, facciamo una CTU", ma non pare, per fortuna, che l'ironia venga colta.
Sentiamo altri due carrellisti che confermano le straordinarie virtù dei muletti, ma non sanno indicare quale sia il meraviglioso congegno che permetta la regolazione in altezza della merce, salvo le agricole "forche".
La testimonianza è andata veramente male alla collega e mi corre l'obbligo di offrire il caffè.
Come due carbonari discutiamo se sia meglio allegare al fasciolo un muletto della Mattel, chiedere un sopralluogo in azienda o far portare un muletto davanti al Tribunale per la prossima udienza.
Non abbiamo ancora sciolto la riserva.
Nessuno ha il coraggio, però, di immaginare come verrà decisa la causa.

* Il titolo è stato cambiato grazie ad un meraviglioso suggerimento de "L'imprenditore".


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